Introduzione
La disciplina dei contratti è principalmente contenuta nel Codice delle Obbligazioni dove, oltre a disposizioni generali applicabili a tutti i tipi di contratto, vi è una parte dedicata a singoli contratti. In alcuni casi leggi speciali integrano la disciplina del codice, come ad esempio per il contratto di locazione. Inoltre, i contratti non espressamente disciplinati dal legislatore, tra cui il leasing ed il franchising, sono regolati sia dalle disposizioni generali del Codice delle Obbligazioni sia da quelle riguardanti i singoli contratti, se applicabili per analogia.
Conclusione del contratto
Il contratto si considera concluso nel momento in cui i contraenti manifestano concordemente la loro reciproca volontà. Tale manifestazione può essere espressa o tacita. In particolare, il contratto è concluso quando chi ha fatto la proposta riceve l’accettazione dell’altra parte (i) entro il termine stabilito, o (ii) in mancanza di termine, nell’immediato, se tra presenti, o (iii) in tempo debito, se tra assenti. Se per la natura del contratto e le circostanze del caso non è necessaria una accettazione espressa, il contratto si considera concluso se entro un congruo termine la proposta non è respinta. Tuttavia, la proposta si considera non avvenuta se la revoca giunge prima della proposta, o contemporaneamente a questa, o quando sia comunicata all’altra parte prima della proposta. Lo stesso vale per la revoca dell’accettazione.
Forma
Per la validità dei contratti vige, in generale, il principio di libertà della forma. In deroga a tale principio si segnala, ad esempio, la disciplina del contratto di compravendita di beni immobili dove è richiesto l'atto notarile. Se le parti convengono una data forma, in difetto di essa si presumono non obbligati; se è convenuta la forma scritta, si applicano le norme per la forma scritta richiesta dalla legge.
Oggetto
L’oggetto del contratto può essere liberamente stabilito nei limiti di legge. Gli accordi in deroga alle norme di legge sono permessi in mancanza di contraria norma imperativa, o se la deroga non è contraria all’ordine pubblico, al buon costume, o ai diritti della personalità. Il contratto che ha per oggetto una cosa impossibile o contraria alle leggi o al buon costume è nullo.
Legge applicabile
La legge applicabile varia a seconda delle parti contraenti: difatti, per i contratti tra persone domiciliate o con sede in Svizzera si applica il diritto svizzero, salvo che le parti abbiano scelto una diversa legge applicabile al contratto, mentre, se almeno una delle parti ha il domicilio o la sede in stati diversi dalla Svizzera, la Legge Federale sul Diritto Internazionale Privato (LDIP) stabilisce che il contratto è regolato dalla legge scelta dalle parti, salvo che vi siano norme svizzere da applicarsi imperativamente. In mancanza di scelta si applica la legge dello Stato con cui il contratto ha collegamenti più stretti, ovvero la legge dello Stato ove ha dimora abituale la parte che deve eseguire la prestazione caratteristica del contratto. Ad esempio, la prestazione caratteristica coincide, nei contratti di alienazione, con la prestazione dell’alienante, nell’
appalto e nei contratti di servizio, con la prestazione di servizio, ecc. Nella
compravendita di beni mobili, in mancanza di scelta, si applica la legge del paese in cui il venditore ha la dimora abituale, ai sensi della Convenzione dell’Aia del 15 giugno 1955.
Foro Competente
In caso di controversie in materia civile e commerciale tra persone domiciliate o con sede, in Italia e in Svizzera, trova applicazione la Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007. In base a tale Convenzione, il foro competente è, in linea di massima, quello del convenuto, ossia di chi subisce l’azione giudiziaria. Tuttavia, in materia contrattuale il convenuto può essere citato anche nel luogo in cui l’obbligazione oggetto di controversia è stata o deve essere eseguita e per le controversie aventi ad oggetto beni immobili foro competente è quello del luogo in cui è situato l’immobile. In caso di controversie tra persone domiciliate o con sede in Svizzera si applica il Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008.
A cura di: ALTENBURGER LTD legal + tax
Aggiornato il: 27 maggio 2014