CONTRATTO DI COMPRAVENDITA DI COSE MOBILI
Definizione
La compravendita è il contratto con cui il venditore si obbliga a consegnare al compratore la cosa venduta e a procurargliene la proprietà e il compratore a pagare al venditore il prezzo stabilito. Salvo patto o uso contrario, il venditore e il compratore sono tenuti ad effettuare contemporaneamente le loro prestazioni.
Pagamento del prezzo
Il compratore è tenuto a pagare il prezzo in conformità alle clausole del contratto. Quando non è stabilito un diverso termine, il prezzo diventa esigibile con la trasmissione del possesso della cosa venduta al compratore. In caso di mora del compratore nel pagamento del prezzo, il venditore può recedere dal contratto.
Utili e rischi
Salvo eccezioni, gli utili e i rischi della cosa passano all’acquirente con la conclusione del contratto.
Perdita della proprietà
Il venditore deve garantire che la cosa venduta non sia rivendicata da un terzo in virtù di diritti già sussistenti al momento della conclusione del contratto (la “garanzia per evizione”). Nel caso in cui la cosa acquistata sia interamente rivendicata da un terzo, il contratto di vendita si reputa risolto e il compratore ha il diritto di chiedere la restituzione del prezzo pagato e degli interessi, il rimborso delle spese, incluse le spese giudiziali e stragiudiziali, e il risarcimento di eventuali danni. In caso di rivendicazione parziale della cosa, il compratore ha diritto al risarcimento dei danni e può chiedere la risoluzione del contratto se dalle circostanze risulti che non lo avrebbe stipulato se avesse previsto la parziale rivendicazione della cosa acquistata.
Difetti
Il venditore risponde verso il compratore delle qualità promesse e dei difetti che privano o diminuiscono notevolmente il valore della cosa o l’attitudine all’uso cui è destinata. È nullo qualunque patto che esclude o limita l’obbligo di garanzia se il venditore ha dissimulato dolosamente al compratore i difetti della cosa. Il venditore non risponde dei difetti noti al compratore al momento della vendita. Per quanto riguarda i difetti che il compratore avrebbe dovuto conoscere usando l’ordinaria diligenza, il venditore ne risponde solo qualora ne abbia dichiarato l’assenza.
Verifica
Il compratore deve esaminare subito lo stato della cosa ricevuta e qualora ne scopra dei difetti, di cui il venditore è responsabile, deve dargliene immediatamente notizia. Diversamente, la cosa venduta si ritiene accettata, purché non si tratti di difetti non riconoscibili mediante l’ordinaria verifica.
Azione redibitoria o estimatoria
In caso di difetti della cosa, il compratore può chiedere la risoluzione della vendita (azione redibitoria) o il risarcimento per il minor valore della cosa (azione estimatoria). Tuttavia, quando l’indennità per la diminuzione di valore corrisponde all’ammontare del prezzo della vendita, il compratore può chiedere soltanto la risoluzione della vendita.
Se la vendita ha per oggetto cose sostituibili, il compratore può anche domandare, in sostituzione, altre cose dello stesso genere.
La risoluzione della vendita può essere chiesta anche in caso di perimento della cosa a causa di difetti della stessa o per caso fortuito.
Effetti della risoluzione del contratto
Il compratore deve restituire al venditore la cosa e gli utili ricavati. Il venditore deve restituire al compratore il prezzo pagato con gli interessi e risarcire inoltre, nel caso in cui un terzo abbia rivendicato la proprietà della cosa, le spese di causa, i disborsi, nonché eventuali danni direttamente cagionati al compratore dalla consegna di merce difettosa. Il venditore deve risarcire il maggior danno, salvo che provi di non avere alcuna colpa.
Prescrizione
Ad oggi, le azioni di garanzia per i difetti della cosa si prescrivono, in genere, con il decorso di 2 anni dalla consegna della cosa al compratore. Le eccezioni del compratore per i difetti della cosa continuano a sussistere a condizione che l’esistenza di tali difetti sia stata notificata al venditore entro 2 anni dalla consegna.
Inoltre, qualora i difetti di un oggetto (mobile) integrato in un’opera ne cagionino un danno, il termine di prescrizione è di 5 anni.
Particolari tipi di vendita
Oltre alla disciplina generale della compravendita, il Codice delle Obbligazioni prevede norme specifiche per la vendita a campione, a prova o esame e a rate.
A cura di: ALTENBURGER LTD legal + tax
Aggiornato il: 27 maggio 2014