CONTRATTO DI APPALTO
Definizione
L’appalto è il contratto con cui l’appaltatore si obbliga a compiere un’opera e il committente a pagare un corrispettivo.
Obblighi dell’appaltatore
L’appaltatore deve eseguire personalmente l’opera o farla eseguire sotto la sua direzione personale, provvedendo a proprie spese a tutti i mezzi necessari per l’esecuzione.
Obblighi del committente
Il committente è tenuto a pagare un corrispettivo. Se questo è determinato a corpo, l’appaltatore deve compiere l’opera per detta somma e, salvo casi particolari, non ha diritto ad alcun aumento. Se il corrispettivo non è stato fissato preventivamente, o solo in via approssimativa, è determinato secondo il valore del lavoro e le spese dell’appaltatore. Il pagamento del corrispettivo avviene con la consegna dell’opera, salvo diversamente pattuito.
Fornitura della materia
L’appaltatore è responsabile della buona qualità della materia fornita ed è tenuto all’obbligo di garanzia come il venditore.
Se la materia è somministrata dal committente, l’appaltatore la deve adoperare con diligenza, rendere conto dell’uso fatto e restituirne quanto inutilizzato.
Verifica
Dopo la consegna dell’opera, il committente deve verificarne lo stato e segnalarne immediatamente eventuali difetti.
Difetti dell’opera
Il committente può rifiutare l’accettazione dell’opera e chiedere, in caso di colpa dell’appaltatore, il risarcimento dei danni se questa è così difettosa o difforme dal contratto da essere inutilizzabile o se non si può, equamente, pretendere dall’appaltatore l’accettazione. Qualora i difetti o le difformità dal contratto siano di minore entità, il committente può diminuire proporzionalmente il corrispettivo o chiedere, se ciò non cagioni all’appaltatore spese esorbitanti, la riparazione gratuita dell’opera e, nel caso di colpa di quest’ultimo, anche il risarcimento dei danni.
Approvazione dell’opera
L’approvazione dell’opera consegnata è espressa o tacita. Essa libera l’appaltatore della sua responsabilità, salvo in caso di difetti non riconoscibili tramite una verifica ordinaria o scientemente dissimulati dall’appaltatore. Ove i difetti si manifestino soltanto successivamente, il committente dovrà darne avviso all’appaltatore non appena li abbia scoperti, altrimenti l’opera si ritiene approvata.
Prescrizione
Ad oggi, le azioni del committente per i difetti dell’opera si prescrivono in (i) 2 anni dalla consegna, e (ii) 5 anni per i difetti di un’opera mobiliare, la cui integrazione in un’opera immobiliare ne cagiona difetto. La garanzia di 5 anni opera anche nei confronti dell’appaltatore, dell’architetto o dell’ingegnere coinvolti nella realizzazione dell’opera immobiliare. Infine, per gli ulteriori casi non citati si applicano in via analogica le norme sulla prescrizione applicabili ai contratti di compravendita.