PROCEDURA CIVILE IN SVIZZERA
Introduzione
Nel 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (CPC). In precedenza, non esisteva un codice unico per tutta la Confederazione Svizzera, e ogni Cantone applicava le proprie disposizioni di legge. L’unificazione procedurale del diritto processuale civile a livello federale ha quindi consentito di abolire le differenze esistenti tra i vari Cantoni. Difatti la frammentazione del diritto processuale a livello cantonale, oltre che ostacolare la libera circolazione degli avvocati e la libera scelta dell’avvocato, comportava l’applicazione di leggi diverse nei vari Cantoni. Grazie all’unificazione procedurale é stata quindi perseguita l’esigenza della certezza del diritto e l’efficienza e la trasparenza nell’applicazione delle norme civili. La competenza territoriale ed il procedimento sono regolati a livello federale, mentre i Cantoni regolamentano l’organizzazione giudiziaria e la competenza per materia dei tribunali e delle autorità di conciliazione. Con riferimento all’impugnazione del provvedimento, il CPC, però, definisce il valore del contenzioso e la cognizione dei tribunali superiori.
Procedura civile
Il CPC disciplina la procedura davanti ai tribunali cantonali in ambito civile, in materia di esecuzione e fallimenti, volontaria giurisdizione e arbitrato. La legge prevede diversi tipi di procedure: (i) la procedura ordinaria, (ii) la procedura semplificata e (iii) la procedura sommaria.
Nell’intento di alleggerire il carico di lavoro dei tribunali, evitare l’inasprimento delle liti e limitare le spese delle parti, sono proposte diverse soluzioni in via consensuale. Difatti, sia per la procedura ordinaria e sia per quella semplificata è previsto un tentativo preliminare di conciliazione. Solo in casi particolari, quali le cause di divorzio, le cause sullo stato delle persone e le altre azioni previste dalla legge sull’esecuzione e i fallimenti, non è prescritta la procedura di conciliazione. Il tentativo di conciliazione è di regola obbligatorio ed ha lo scopo di promuovere la risoluzione delle varie controversie in modo informale e di comune intesa. Qualora non fosse raggiunta nessuna intesa, l’autorità di conciliazione (i) rilascia un’autorizzazione ad agire o (ii) può sottoporre alle parti una proposta di risoluzione della controversia. Su richiesta dell’attore, l’autorità di conciliazione, inoltre, può giudicare le controversie patrimoniali di valore non superiore a CHF 2.000,00.
Le parti possono chiedere di avvalersi della mediazione al posto del tentativo di conciliazione o durante un processo in corso.
La procedura ordinaria è prevista per le controversie patrimoniali di valore superiore a CHF 30.000,00, quindi generalmente è utilizzata in casi rilevanti e complessi. Tale procedura si svolge principalmente per iscritto e le parti devono esporre le motivazioni e produrre le osservazioni e le prove necessarie per la decisione del giudice (il “principio dispositivo”). A causa della sua complessità, il procedimento richiede il patrocinio di un avvocato. La procedura ordinaria inizia con il deposito della petizione, che dev’essere motivata e sostanziata.
La procedura semplificata viene applicata nelle controversie patrimoniali di valore non superiore a CHF 30.000,00 e nelle controversie in ambito sociale, come ad esempio il diritto del lavoro, di locazione e della parità dei sessi. La procedura semplificata è caratterizzata da minori formalità e minori costi, dall’oralità e dalla rapidità del processo, con un maggior coinvolgimento del giudice, semplificando così i ruoli delle parti. Tale procedura non è applicabile nelle controversie oggetto di un solo grado di giudizio o di competenza del tribunale commerciale.
La procedura sommaria non prevede nessun tentativo di conciliazione e limita i mezzi di prova sostanzialmente ai documenti. La cognizione del giudice è limitata ai fatti evidenti o verosimili e la procedura può avvenire in forma scritta o orale. Tale procedura viene applicata per diversi negozi basati sul Codice Civile (diritto delle persone, diritto successorio e diritti reali), sul Codice delle Obbligazioni (diritto societario) e sulla Legge sull’esecuzione e fallimenti, nonché per i provvedimenti cautelari e in materia di volontaria giurisdizione.
Infine il CPC prevede procedure speciali di diritto familiare, come per la tutela dell’unione coniugale, per il divorzio e per le questioni riguardanti i figli. In parte, il giudice dovrà seguire una procedura inquisitoria, accertando i fatti d’ufficio.
Arbitrato
Qualora le parti abbiano deciso di devolvere la competenza di eventuali future controversie in materia civile ad un tribunale arbitrale, si applicano le regole dell’ultimo capitolo del CPC, dedicato all’arbitrato “interno”. Queste norme regolano la costituzione del tribunale arbitrale, la sede, la designazione, la ricusazione e la destituzione degli arbitri, così come le garanzie minime del procedimento. La regolamentazione dell’arbitrato rafforza la piazza svizzera quale sede di arbitrati a livello internazionale.
Mezzi di impugnazione
Il CPC prevede l’appello come mezzo di impugnazione qualora il valore del contenzioso superi CHF 10.000,00, altrimenti resta percorribile la via del reclamo. In entrambi i casi può essere invocata l’applicazione errata del diritto, mentre l’accertamento errato dei fatti é limitato, solo in caso del reclamo, ai casi manifesti. L’organo competente è il tribunale superiore cantonale. L’impugnazione deve avvenire entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata e dev’essere motivata. Il termine in caso di procedura semplificata è di 10 giorni.
Quali ulteriori azioni, il CPC prevede l’interpretazione, la rettifica e la revisione del dispositivo.
Spese e onorari
Ogni Cantone ed anche il Tribunale Federale hanno il proprio tariffario. Le tariffe per le spese processuali e di patrocinio restano di competenza cantonale, la ripartizione delle spese e l’assistenza giudiziaria gratuita sono invece disciplinate dal CPC. Il CPC suddivide le spese giudiziarie in spese processuali e spese ripetibili, lasciandone la concreta regolamentazione ai singoli Cantoni. Per alcune azioni la legislazione federale prevede spese minime e in alcuni casi non prevede affatto il pagamento di tasse e spese giudiziarie (per esempio, per i processi in materia del lavoro [link al tema separato “Lavorare”] il cui valore non superi CHF 30.000,00). Le spese del tribunale dipendono innanzitutto dal valore della causa, dalla sua complessità (complessità giuridica, complessità tecnica, documentazione in varie lingue) e dal numero di udienze che si rendono eventualmente necessarie per ascoltare le parti, i loro legali ed eventuali testimoni. Il giudice può richiedere un anticipo delle spese da parte dell’attore, il cui mancato pagamento comporta che il giudice non entrerà nella materia. Alla fine del processo, le spese processuali, nonché gli onorari di difesa, vengono ripartiti fra le parti secondo le disposizioni del giudice. Il CPC definisce i principi di ripartizione, lasciando comunque la possibilità al giudice di prevedere una diversa ripartizione in base all’equità del singolo caso. Inoltre nella procedura di conciliazione non sono assegnate le spese ripetibili e nei casi previsti dalla legge nemmeno le spese processuali. Ugualmente, anche nella procedura decisionale – nei casi previsti dalla legge – non sono addebitate le spese processuali.
Organizzazione giudiziaria
L’organizzazione dei tribunali e delle autorità di conciliazione è di competenza dei Cantoni. A tal fine, generalmente i Cantoni emanano una legge cantonale sull’organizzazione giudiziaria.
La libertà di organizzazione dei Cantoni viene però in parte limitata dal CPC.
Innanzitutto i Cantoni devono istituire un’autorità di conciliazione, poiché in linea di principio la procedura decisionale dev’essere preceduta da un tentativo di conciliazione. Ad esempio, le vertenze locative devono essere sottoposte ad un tentativo obbligatorio di conciliazione presidiato da un’autorità paritetica.
Inoltre, secondo il CPC, a livello cantonale devono sussistere almeno due gradi con pieni poteri cognitivi (il principio del «doppio grado di giudizio»).
Quale primo grado solitamente è previsto un tribunale di un Distretto del Cantone (Bezirksgericht o Amtsgericht / Tribunal de district o Tribunal de première instance / Preture), mentre il secondo grado è costituito dal Tribunale Cantonale o Superiore (Kantonsgericht o Obergericht / Tribunal cantonal o Cour de Justice / Tribunale d’appello). Con l’entrata in vigore del CPC, è quindi venuta meno la base legale per il terzo grado cantonale (come ad esempio il Kassationsgericht nel Canton Zurigo).
Nei vari Cantoni ci sono, inoltre, tribunali specializzati in materia del lavoro (Arbeitsgericht / Conseils des prud’hommes) o della locazione (Mietgericht), composti da giuristi e da professionisti che rappresentano le categorie interessate.
Negli ambiti definiti dal CPC (quali le controversie in materia intellettuale o cartellistica) i Cantoni definiscono un unico grado competente in giudizio.
I Cantoni possono prevedere un tribunale specializzato, quale unico grado decisionale a livello cantonale, per i contenziosi di natura commerciale (il tribunale commerciale). L’oggetto della controversia deve riferirsi all’attività commerciale di una delle parti e la decisione del tribunale commerciale è impugnabile con ricorso in materia civile al Tribunale federale. Entrambe le parti citate in giudizio devono inoltre essere iscritte nel registro di commercio (svizzero o estero); qualora tale condizione sia adempiuta solo dal convenuto, l’attore può scegliere se rivolgersi al tribunale commerciale o al giudice ordinario. Inoltre i Cantoni possono ampliare le competenze di tale tribunale agli ambiti nei quali il CPC prevede un unico grado decisionale a livello cantonale. Quattro Cantoni, ossia Argovia, Berna, San Gallo e Zurigo, hanno tali tribunali specializzati, composti da giuristi e professionisti specializzati in materia, garantendo così la necessaria competenza in sede di trattazione della causa. I Cantoni possono designare un tribunale competente, quale unico grado decisionale a livello cantonale, anche per le controversie in materia di assicurazioni complementari e assicurazione contro le malattie.
Infine per le controversie patrimoniali di valore almeno pari a CHF 100.000,00, l’attore, con l’accordo del convenuto, può deferire la causa direttamente all’autorità giudiziaria superiore, che deciderà quale unico grado di giudizio.
L’ultimo grado è il Tribunale Federale a Losanna, al quale si può ricorrere contro le decisioni degli ultimi gradi cantonali, se nelle cause di carattere pecuniario il valore ammonta almeno a CHF 15.000,00 in controversie in materia del diritto del lavoro e di locazione, e a CHF 30.000,00 nelle altre materie. Un ricorso contro le decisioni del Tribunale Federale può essere inoltrato alla Corte Europea dei diritti dell’uomo a Strasburgo, ove ne ricorrano i presupposti di legge.