SEQUESTRO
Introduzione
Il sequestro (Arrest / séquestre) civile permette di “bloccare” i beni di un debitore ai fini di una successiva esecuzione. Il blocco dei beni spesso costringe il debitore a discutere con il creditore una soluzione amichevole della controversia. Sono abbastanza frequenti i casi in cui al sequestro civile si va ad aggiungere il sequestro penale degli stessi beni, da richiedere, ovviamente, alle autorità penali del luogo ove si trovano i beni.
Cause
Il creditore può richiedere il sequestro civile al verificarsi di una delle seguenti cinque cause:
1.il debitore non ha un domicilio fisso, né in Svizzera, né all’estero;
2.il debitore, nell’intenzione di sottrarsi all’adempimento delle sue obbligazioni, occulta i suoi beni, diventa latitante o si prepara, letteralmente, a fuggire;
3.il debitore è solo di passaggio in Svizzera e si tratta di un credito immediatamente esigibile;
4.il debitore non abita in Svizzera, non vi è nessun’altra causa che giustifichi un sequestro, ma
a)il credito ha dei legami sufficienti con la Svizzera. Secondo il Tribunale Federale svizzero, il termine è da interpretare in favore del creditore. Quindi, sono considerati “legami sufficienti” il domicilio svizzero del creditore, l’attività commerciale in Svizzera, il luogo di adempimento degli obblighi contrattuali del creditore verso il debitore in Svizzera. È da notare che la presenza in Svizzera dei beni da bloccare di per sé, senza che vi siano ulteriori elementi di legame con la Svizzera, non è considerata legame sufficiente; o
b)il credito si basa su un riconoscimento del debito da parte del debitore. Tale riconoscimento deve essere contenuto in un atto pubblico o in una scrittura privata;
5.in seguito a precedente procedura d’esecuzione, al creditore è stato rilasciato nei confronti del debitore un attestato provvisorio o un attestato definitivo di carenza di beni (Verlustschein / acte de défaut de biens);
6.il creditore vanta nei confronti del debitore un titolo definitivo di rigetto dell’opposizione.
Condizioni
Il sequestro civile può essere richiesto soltanto se il credito non è garantito da pegno. Inoltre, nei casi di cui ai precedenti numeri 3, 4, 5 e 6 al momento della richiesta di sequestro il credito deve essere già scaduto. Tutte le cause, all’infuori dell’ultima, richiedono la presenza di una situazione d’urgenza o di pericolo, che, tramite il blocco dei beni, giustifica la loro escussione.
Concessione del sequestro
La richiesta di sequestro deve essere rivolta al giudice competente del luogo dell’esecuzione o del luogo dove si trovano i beni da bloccare. Il giudice si pronuncia al termine di una procedura sommaria, senza avere preliminarmente ascoltato il debitore. Il creditore deve dimostrare, o almeno rendere verosimile, l’esistenza (i) del credito, (ii) di una (delle sei) cause di sequestro, e (iii) di beni di proprietà del debitore. Questi ultimi devono essere indicati in modo sufficientemente preciso. Secondo la prassi del Tribunale Federale non è, per esempio, possibile richiedere il sequestro di “tutti i beni del debitore presso la banca X e la banca Y” senza provare, o almeno rendere verosimile (con dei documenti magari anche non recenti), che il debitore ha un deposito, dei conti o una cassetta di sicurezza in dette banche. Nonostante ciò, alcuni tribunali cantonali concedono, a volte, il sequestro anche quando si tratta di cosiddette “fishing expeditions” (o meglio “sequestri investigativi”), malgrado il creditore non dia nessuna indicazione concreta che il debitore possiede veramente degli averi in questa o quella banca. Può essere richiesto il sequestro anche di altri beni mobili o immobili, come anche il sequestro di crediti che il debitore vanta nei confronti di terzi. Il decreto di sequestro contiene indicazioni sul creditore, sul debitore, sul credito, sulla causa del sequestro, sui beni (o le obbligazioni) da sequestrare, ed eventualmente sulla garanzia chiesta al creditore (vedi sotto). Tale decreto ha effetto su tutto il territorio svizzero; il sequestro pronunciato dal giudice competente non è quindi limitato al suo circondario.
Il creditore, cui non è stato concesso il sequestro, può proporre reclamo avverso tale decisione secondo le norme del CPC. Contro il decreto di sequestro del giudice può essere proposta opposizione. La decisione sull’opposizione può infine essere contestata tramite il reclamo regolato nel CPC.
Sequestro quale mezzo di garanzia dell’esecuzione
Al fine di garantire l’esecuzione effettiva delle pretese dei creditori, è necessario un procedimento rapido, unilaterale ed “inaspettato”, che consenta di evitare che il debitore possa occultare i propri beni. A seguito della revisione della Convenzione di Lugano, é stata introdotta in Svizzera una nuova causa generale di sequestro, ovvero il sequestro come mezzo di garanzia dell’esecuzione patrimoniale promossa dal creditore.
È ora possibile ottenere il sequestro dei beni del debitore tramite una procedura cautelare, volta ad assicurare l’effettività dell’esecuzione, unicamente sulla base di un titolo definitivo di rigetto dell’opposizione. Il giudice fissa le misure cautelari immediate, come ilIndependamment de l'option de compte que vous avez precedemment selectionne blocco dei beni, atte al soddisfacimento delle pretese del creditore. Oltre alle decisioni che rientrano nel campo d’applicazione della Convenzione di Lugano, sono inclusi tra i titoli definitivi di rigetto dell’opposizione (in base ai quali promuovere il sequestro) anche i provvedimenti e le decisioni esecutive emesse dai tribunali svizzeri, le decisioni delle autorità amministrative svizzere ed i documenti pubblici esecutivi ai sensi del CPC. Il lodo arbitrale – svizzero o estero – vale come titolo definitivo di rigetto dell’opposizione.
Non è richiesta nessuna condizione particolare: il creditore deve rendere verosimile l’esistenza del credito e dei beni di proprietà del debitore; la sola esibizione di una decisione esecutiva svizzera o dell’area della Convenzione vale come causa di sequestro.
Se il creditore possiede un titolo definitivo di rigetto dell’opposizione nell’ambito della Convenzione di Lugano, il giudice del sequestro dovrà anche svolgere la funzione di giudice dell’esecuzione, dichiarando la decisione esecutiva, senza però verificare la sussistenza di speciali presupposti, se non prettamente formali. Difatti sarà unicamente richiesta l’esibizione da parte del creditore di una copia della decisione, che presenti tutte le condizioni di autenticità e l’attestato standardizzato del giudice che ha emesso la decisione.
Viceversa, il giudice d’exequatur, competente per il riconoscimento e la dichiarazione di esecutività di una decisione straniera, può, su richiesta del creditore, rilasciare provvedimenti cautelari, tramite l’istituto del sequestro.
La dichiarazione di esecutività può essere contestata tramite il reclamo specificamente regolato nel CPC contro una decisione del giudice dell’esecuzione della Convenzione.
Esecuzione del sequestro
Con la decisione con la quale concede il sequestro, il giudice incarica l’ufficio esecuzioni (o gli uffici, in caso in cui i beni da sequestrare si trovino in diversi circondari) di eseguirlo. Nel giro di pochi giorni l’ufficiale sequestra i beni indicati, nel luogo indicato, e redige il relativo verbale in cui sono precisati i beni bloccati, la stima del loro valore ed eventuali diritti che terzi (per esempio la banca depositaria) vantano su questi. Il creditore ed il debitore ricevono copia del verbale. Contro l’esecuzione del sequestro è possibile inoltrare un ricorso all’autorità di vigilanza.
Opposizione al decreto di sequestro
Il debitore, o i terzi coinvolti nel sequestro, può/possono inoltrare opposizione al giudice che ha concesso il sequestro entro 10 giorni dalla conoscenza del sequestro. Il giudice riesamina il sequestro solo dopo che le parti coinvolte hanno avuto la possibilità di pronunciarsi in merito. Le possibilità di opposizione al sequestro in ambito di decisioni straniere ai sensi della Convenzione sono più limitate. La decisione sull’opposizione può essere impugnata entro 10 giorni con reclamo secondo il CPC all’autorità giudiziaria superiore e, in ultima istanza, con ricorso al Tribunale Federale svizzero. L’opposizione e il reclamo non ostacolano l’efficacia del sequestro.
Convalida del sequestro
Il creditore, che chiede ed ottiene il sequestro dei beni del debitore, prima di promuovere altre azioni contro il debitore dovrà convalidare il sequestro, entro 10 giorni dalla notifica del verbale di sequestro, mediante domanda d’esecuzione all’ufficio esecuzioni o azione civile in tribunale.
Se il debitore fa opposizione contro la domanda d’esecuzione presso l’ufficio esecuzioni, il creditore dovrà, entro 10 giorni dalla relativa notifica, inoltrare al giudice competente una domanda di rigetto dell’opposizione o promuovere un’azione civile per accertare il suo credito. Se la domanda di rigetto dell’opposizione non è ammessa, il creditore deve comunque promuovere un’azione civile entro 10 giorni dalla notifica della decisione negativa.
Se il debitore non ha fatto opposizione contro la domanda d’esecuzione o l’opposizione è stata rigettata, il creditore deve, entro 20 giorni, chiedere la continuazione dell’esecuzione in via di pignoramento o di fallimento.
Se il creditore ha promosso l’azione civile di accertamento del suo credito, senza preventiva esecuzione, deve promuovere l’esecuzione entro 10 giorni dalla notifica della decisione positiva sul suo credito.
Revoca del sequestro
Il sequestro è revocato (i) se il creditore non osserva i termini sopra descritti, ovvero (ii) se il creditore ritira o non prosegue l’azione o l’esecuzione sopra menzionate, ovvero (iii) se l’azione di accertamento del credito è respinta definitivamente dal giudice.
Responsabilità per sequestro infondato
Il creditore è responsabile sia nei confronti del debitore, sia di terzi, dei danni cagionati a causa di un sequestro infondato. Prima di concedere il sequestro, il giudice può, pertanto, obbligare il creditore a prestare una garanzia. La garanzia deve essere proporzionale al valore del credito, al valore dei beni da bloccare e al danno che il sequestro può potenzialmente arrecare al debitore o ai terzi. La prassi dei tribunali dei vari Cantoni è molto diversa. Per le decisioni straniere, in applicazione della Convenzione di Lugano, non viene richiesta la prestazione di nessuna garanzia.