PRINCIPI DI CONTABILITÀ
In generale
In base al diritto svizzero, chi esercita un commercio, un’industria o un’altra impresa in forma commerciale è tenuto a far iscrivere la propria ditta nel registro di commercio.
Chi ha l’obbligo di far iscrivere la propria ditta nel registro di commercio deve tenere regolarmente i libri che sono richiesti dalla natura e dall’estensione della sua azienda e dai quali si possano rilevare lo stato patrimoniale e il risultato dei singoli esercizi annuali. Deve inoltre allestire un bilancio e un inventario all’inizio e alla fine di ogni esercizio come un conto d’esercizio, secondo i principi normalmente ammessi dalla pratica commerciale.
Le società di persone
Le società di persone (ditta individuale, società in nome collettivo) sono tenute a presentare un bilancio, un conto economico ed un inventario.
Le società di capitali
Il codice delle obbligazioni (CO) disciplina la tenuta della contabilità della società anonima, che vale anche per le altre forme di società di capitali.
I conti annuali sono composti dal bilancio, dal conto economico e dall'allegato.
I principi contabili per l'allestimento di un regolare rendiconto sono:
- la completezza del conto annuale;
- la chiarezza e l'essenzialità dei dati;
- la prudenza;
- la continuità dell'esercizio;
- la continuità nell'articolazione e nella valutazione;
- il divieto di compensare attivi e passivi, come costi e ricavi.
Ogni deroga al rispetto dei principi sopra esposti deve essere indicata nell'allegato di bilancio.
Nel codice delle obbligazioni si possono trovare anche le indicazioni legali per la valutazione delle posizioni di bilancio (attivi fissi, partecipazioni, scorte, titoli, ammortamenti e correzioni di valore).
Il diritto commerciale è improntato al rispetto dei limiti massimi di valutazione all'insegna del principio della prudenza. È pertanto possibile costituire delle riserve occulte (sottovalutazione di attivi o sopravvalutazione di passivi).