CONCLUDERE UN CONTRATTO
Occorre tenere presente, in tema, alcuni punti:
(1) sia il Regolamento che la Convenzione e, quindi, per richiamo, la Legge 218/95, prevedono che, anche in caso di scelta della legge da parte dei contraenti, il contratto sarà soggetto alle norme c.d. “imperative” e di “applicazione necessaria” del Paese con il quale vi è un particolare collegamento;
(2) sia il Regolamento che la Convenzione che la Legge 218/95 fanno salvi gli accordi internazionali bilaterali o multilaterali di cui gli Stati coinvolti siano o saranno parti;
(3) come anticipato sopra, esistono norme internazionali particolari per determinati contratti (per citare le più importanti, coinvolgenti anche la Confederazione Elvetica, la Convenzione di Vienna del 1980 e la Convenzione dell’Aja del 1955 sulla vendita internazionale di beni mobili, la Convenzione di Ginevra del 1930 in materia di cambiali e vaglia cambiari, la Convenzione di Ginevra de 1931 in materia di assegni bancari), delle quali si dirà nell’ambito della trattazione degli specifici casi.
Occorre, dunque, valutare attentamente tutti gli elementi del caso concreto, per avere un quadro chiaro delle regole alle quali il contratto sarà sottoposto e, dal momento che ogni normativa prevede eccezioni e criteri di interpretazione di cui non è possibile qui dare conto, è sempre opportuno un adeguato approfondimento dei principi sopra indicati, possibilmente con l’assistenza di consulenti esperti in materia.
1.1.3.- Le norme internazionali processuali relative ai contratti vigenti in Italia
Quando si conclude un contratto nel quale una delle due parti non è residente o non ha la propria sede in Italia, è opportuno tenere presente anche dove si svolgeranno gli eventuali contenziosi relativi al contratto in questione.
Nell’ambito dei rapporti con i Paesi dell’Unione Europea vige per l’Italia il Regolamento n. 44/2001 sulla competenza, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. Le parti di un contratto possono scegliere i giudici di quale Paese saranno chiamati a risolvere le loro controversie. In mancanza di un tale accordo, valgono le seguenti regole:
(a)come regola generale hanno giurisdizione i giudici del Paese nel quale il convenuto ha la propria residenza o la propria sede;
(b)in materia contrattuale, il convenuto può essere chiamato davanti ai giudici del Paese nel quale l’obbligazione per cui si agisce è stata o avrebbe dovuto essere eseguita, luogo che è determinato dal Regolamento come segue:
a.in materia di compravendita, è il luogo, situato nell’ambito dell’UE, nel quale i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto;
b.in materia di prestazione di servizi, è il luogo, situato nell’UE, nel quale i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto;
c.negli altri casi, vale il principio del giudice del luogo in cui l’obbligazione di cui si discute è stata o avrebbe dovuto essere eseguita, con la precisazione che, secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, tale luogo deve essere determinato in base alla legge applicabile al contratto.
Il Regolamento prevede norme specifiche in tema di contratti di assicurazione, consumatori, lavoro, diritti immobiliari, società, iscrizioni in pubblici registri, diritti su marchi, brevetti ed in genere per i quali è previsto il deposito o la registrazione ed una sezione dedicata ai requisiti necessari per ottenere il riconoscimento e l’esecuzione di decisioni ed atti esteri in Italia.