CONCLUDERE UN CONTRATTO
1.2.2.- Forma.
Vige in Italia il principio della libertà di forma nella conclusione di un contratto, salvo che per determinate ipotesi espressamente previste dalla legge (inter alia, contratti e transazioni relativi ad immobili e a beni mobili registrati – ad es. veicoli e natanti -; locazione di beni immobili di durata superiore a 9 anni; subfornitura; clausola arbitrale; cessione di beni ai creditori; contratti stipulati con la Pubblica Amministrazione; atti costitutivi di rendite perpetue o vitalizie; atti costitutivi di società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni; atti costitutivi di società e associazioni nelle quali si conferisce il godimento di immobili o altri diritti reali immobiliari per un periodo superiore ai 9 anni; atti costitutivi di associazioni o fondazioni che devono essere riconosciute; donazioni; convenzioni matrimoniali). Alcuni contratti richiedono la forma scritta a fini di prova e non è quindi ammessa la prova in giudizio del loro contenuto per via testimoniale (inter alia, cessione di azienda, assicurazione e riassicurazione, agenzia, transazioni, patti di non concorrenza). In tali casi, anche il contratto preliminare deve rivestire la medesima forma. Le stesse regole valgono nel caso in cui la forma sia stata voluta dalle parti. Alcune forme sono necessarie non per la validità del contratto ma per rendere lo stesso pubblico e, tecnicamente, “opponibile” ai terzi. E’ il caso della trascrizione o della iscrizione in registri pubblici di immobili o mobili registrati (ad es. autoveicoli). Il contratto è valido tra le parti anche senza trascrizione, ma chi trascrive per primo acquista il diritto, anche se il proprio contratto è stato stipulato successivamente. Si noti che, nei casi in cui è prevista la trascrizione dei contratti definitivi, è altresì ammessa la trascrizione dei relativi contratti preliminari.
Norme particolari sono previste per la conclusione di contratti c.d. a distanza ed altri nei quali sono coinvolti i consumatori. Tali norme sono contenute nel c.d. Codice del Consumo approvato con decreto legislativo n 206/2005.
Naturalmente, è sempre opportuno mettere per iscritto qualsiasi contratto, anche quando non sia prevista alcuna forma né per la sua validità né per la sua prova, in quanto, per il caso in cui insorgano divergenze sulla sua applicazione e/o interpretazione.
1.2.3.- Stranieri.
Per quanto riguarda gli stranieri, ai cittadini di Paesi dell’Unione Europea si applicano le medesime regole applicabili ai cittadini italiani, laddove per i cittadini di Paesi non membri dell’Unione, la regola generale e salve disposizioni particolari, è quella del godimenti dei medesimi diritti civili del cittadino italiano a condizione di reciprocità e salve le leggi speciali in determinate materie. Esempio di disposizioni particolari sono quelle relative alla Confederazione Elvetica, che ha sottoscritto con l’Unione ed i suoi Stati membri un accordo sulla libera circolazione delle persone a Lussemburgo il 21 giugno 1999, entrato in vigore il 1° giugno 2002. Inoltre, per i cittadini della Confederazione Elvetica si sono da tempo verificate importanti condizioni di reciprocità quali quella relativa all’acquisto ed il trasferimento di immobili nonché la costituzione di società di capitali e di persone e la partecipazione alle medesime. In ogni caso, la capacità giuridica a quella di agire di un soggetto straniero sono regolate dalle leggi nazionali dei soggetti in questione.
1.2.4.- Rappresentanza.
Il soggetto che non voglia o non possa concludere direttamente un contratto può incaricare un altro soggetto e si configura così l’istituto della rappresentanza volontaria. Tra il rappresentato ed il rappresentante vi è sempre un rapporto di base che ne regola diritti e doveri, costituito da un contratto di mandato, di agenzia, di società, di lavoro subordinato. Il potere di rappresentanza viene conferito con un atto chiamato procura, che produce effetti quando viene a conoscenza dl rappresentante e serve a rendere noto ai terzi che quest’ultimo non agisce per conto proprio, ma del rappresentato. Il contratto concluso in tal modo dal rappresentante produce effetti direttamente in capo al rappresentato. La procura può essere generale e quindi avere ad oggetto la gestione di tutti gli affari del rappresentato, oppure speciale e quindi avere ad oggetto un solo affare o affari ben determinati. La procura non deve rivestire una forma determinata, salvo che questa non sia prevista per la conclusione del contratto: una procura per vendere o acquistare un bene immobile deve rivestire la forma scritta, perché tale forma è prevista per il contratto di compravendita immobiliare.