CONCLUDERE UN CONTRATTO
1.2.5.- Tipi particolari di contratto.
Sono previsti e disciplinati nel Codice Civile particolari tipi di contratto fra i quali si menzionano il contratto per persona da nominare (una parte può riservarsi la facoltà di nominare successivamente la persona che acquista i diritti e assume gli obblighi nascenti dal contratto), il contratto a favore di terzo (una parte stipula un contratto in favore di un terzo che diventa beneficiario della prestazione promessa). E norme specifiche sono previste per i contratti con più di due parti, c.d. plurilaterali (ad es. i vizi che riguardano il consenso o la prestazione di una parte non influiscono sul contratto, che rimane efficace per le altre parti, salvo che la partecipazione del soggetto il cui consenso è viziato sia da considerarsi essenziale, nel qual caso il contratto è nullo o annullabile o può essere risolto anche rispetto alle altre parti).
1.2.6.- Oggetto del contratto.
L’oggetto del contratto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile, pena la nullità del contratto stesso. Di frequente utilizzazione è la determinazione dell’oggetto della prestazione e/o della sua misura mediante rinvio a criteri ed elementi idonei a tale scopo.. E’ altresì legittima la prassi di stabilire che la determinazione avvenga in un momento successivo alla conclusione del contratto. Talvolta le parti pattuiscono che alcuni elementi del contratto siano determinati da un terzo. Si parla in questi casi di arbitraggio (da non confondere con l’arbitrato, che presuppone una controversia che nell’ipotesi in discorso non esiste). Le parti scelgono di norma il terzo tra persone di comune fiducia per competenza, esperienza e correttezza. Il terzo deve procedere alla determinazione con equo apprezzamento delle circostanze del caso, basandosi sugli elementi oggettivi in suo possesso. Le parti possono ottenere dal giudice l’annullamento della determinazione e la sua sostituzione solo qualora dimostrino che essa è manifestamente iniqua ed erronea e l’arbitratore ha intenzionalmente agito a danno di una di esse. Le parti possono autorizzare l’arbitratore a decidere secondo il suo mero arbitrio, vale a dire con assoluta discrezionalità, nel qual caso la determinazione può essere impugnata solo provando la sua malafede (ad es. si è fatto corrompere). Se l’arbitratore non opera la determinazione, le parti possono chiedere che la effettui il giudice, salvo che fosse autorizzato a decidere secondo mero arbitrio.
1.2.7.- Condizioni.
L’efficacia o la risoluzione di un contratto o di sue clausole possono essere subordinate all’avveramento di una condizione, definita come avvenimento futuro ed incerto. La condizione può essere sospensiva, nel qual caso l’avveramento di essa determina l’efficacia del contratto o della clausola, oppure risolutiva, nel qual caso il suo avveramento determina la risoluzione del contratto. La condizione non deve essere impossibile né “meramente potestativa”, vale a dire dipendente dalla sola volontà di una delle parti.
1.2.8.- Interpretazione.
Il codice civile prevede specifiche norme per l’interpretazione di un contratto. Regola-cardine è che occorre ricercare la comune intenzione delle parti, senza limitarsi al senso letterale del testo contrattuale e valutando il complessivo comportamento delle parti, anche successivo alla conclusione del contratto. Altre regole suppliscono nel caso non sia possibile determinare la comune volontà delle parti, tra le quali è opportuno ricordare che il contratto va interpretato secondo buona fede e nell’ottica della conservazione dell’efficacia del contratto.