CONCLUDERE UN CONTRATTO
1.2.9.- Trattative.
Per regola generale, nelle trattative volte alla conclusione di un contratto le parti devono comportarsi secondo buona fede, pena il diritto della parte “corretta” al risarcimento dei danni subiti. In tali ipotesi, il danno risarcibile è individuato di regola nelle spese subite e nella perdita di occasioni di stipulare contratti altrettanto o più vantaggiosi (c.d. interesse negativo), con esclusione del profitto che la parte avrebbe ottenuto dall’esecuzione del contratto non concluso.
1.2.10.- Contratto preliminare, patto di prelazione.
Le parti possono concludere contratti preliminari, con i quali le parti si obbligano a stipulare un contratto definitivo in un secondo, determinato, momento. Il codice civile prevede che il giudice possa emettere una sentenza che produce gli effetti del contratto definitivo, qualora una parte non adempia spontaneamente all’obbligo assunto con il preliminare. Di frequente applicazione e regolamentato dal codice civile è il c.d. patto di prelazione, con il quale una parte si obbliga a preferire l’altra parte rispetto a terzi nella conclusione di un futuro contratto.
1.2.10.- Condizioni generali di contratto.
Particolare attenzione occorre nelle ipotesi in cui debbano essere sottoscritte condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti, ciò che spesso avviene mediante moduli o formulari, che possono contenere clausole definite vessatorie, che comportano per la parte che non ha predisposto le condizioni generali, condizioni ritenute particolarmente gravose. Il principio generale è che tali clausole sono efficaci se al momento della sottoscrizione la parte ne aveva conoscenza o avrebbe dovuto conoscerle con l’ordinaria diligenza. In applicazione concreta di tale principio, gli artt. 1341 e 1342 del codice civile prevedono l’obbligo di specifica sottoscrizione di tali clausole da parte dell’obbligato. In concreto, le condizioni generali, contenute o meno in moduli e formulari, devono essere sottoscritte due volte: una per accettazione dell’intero contratto; l’altra per specifica approvazione delle clausole indicate dal codice civile, che devono essere espressamente richiamate, sia pure con riferimento al solo numero o titolo della clausola. Tali clausole sono quelle che prevedono:
-a favore di chi le ha predisposte:
limitazioni di responsabilità;
facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l’esecuzione:
-ovvero sanciscono a carico dell’altro contraente:
decadenze;
limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni;
restrizioni della libertà contrattuale nei rapporti con i terzi;
tacite proroghe o rinnovazioni del contratto;
clausole arbitrali o deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria.
Per giurisprudenza interna ed internazionale consolidata, nei contratti internazionali, non sussiste l’obbligo di specifica sottoscrizione di clausole relative alla scelta della legge applicabile e alla giurisdizione.
Una particolare disciplina delle clausole c.d. vessatorie è contenuta nel Codice del Consumo per i contratti con i consumatori. Per tali ipotesi il Codice del Consumo prevede una lunga elencazione di clausole assolutamente inefficaci nei confronti del consumatore, indipendentemente da qualsiasi formalità, nonché di clausole relativamente inefficaci.