CONCLUDERE UN CONTRATTO
1.2.11.- Clausola penale.
Caparre. Il codice civile definisce la clausola penale come il patto in virtù del quale in caso di inadempimento o di ritardo nell’adempimento la parte in difetto è obbligata a pagare all’altra una determinata somma di denaro. Nei contratti con i consumatori trattasi di clausola vessatoria che richiede la specifica sottoscrizione; negli altri casi ciò non è necessario. La somma di denaro pattuita come penale costituisce una determinazione anticipata del danno che presumibilmente le parti hanno valutato come conseguenza di una determinata violazione, con la conseguenza che la parte che ne ha diritto deve provare in giudizio solo la violazione e non l’ammontare del danno. Nulla vieta alle parti di pattuire che la parte inadempiente debba risarcire il danno che supera l’ammontare della penale. Il giudice, peraltro, può ridurre l’importo della penale qualora la ritenga manifestamente eccessiva o se l’obbligazione principale è stata in parte eseguita.
La c.d. caparra confirmatoria è una somma di denaro o una quantità di cose che una parte consegna all’altra, sulla base di uno specifica accordo in tal senso, a garanzia della serietà del vincolo contrattuale. Quanto alle conseguenze della previsione (e consegna) della caparra confirmatoria, la regola generale prevede che se la parte che ha versato la caparra adempie regolarmente al contratto, l’altra parte può trattenere l’importo versato a titolo di anticipo sulla prestazione complessiva o restituirla; al contrario, in caso di inadempimento, può recedere dal contratto e trattenere la caparra a titolo di risarcimento dei danni (ma può anche chiedere l’esecuzione del contratto o la risoluzione del contratto e, in ogni caso, il risarcimento dei danni, restituendo la caparra, perché il risarcimento è disciplinato dalle regole generali. Se invece è la parte che ha ricevuto la caparra a rimanere inadempiente, l’altra parte può recedere dal contratto e chiedere il doppio della caparra a titolo di risarcimento del danno (salvo, anche in questo caso, chiedere l’esecuzione o la risoluzione del contratto e, in ogni caso, il risarcimento del danno secondo le regole generali.
La scelta di recedere è irrevocabile e così, come si dirà più avanti, la domanda giudiziale di risoluzione del contratto preclude la domanda di esecuzione (ma non il contrario).
È inoltre disciplinata dal codice civile la c.d. caparra penitenziale, che le parti prevedono quale corrispettivo del diritto di recesso attribuito ad una di esse. La parte che ha versato la caparra può recedere, perdendo definitivamente il relativo importo; se recede la parte che ha ricevuto la caparra, l’altra parte ha diritto al doppio dell’importo versato.
1.2.12.- Nullità.
Si è detto che il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, quando manca o è illecito uno dei requisiti essenziali, vale a dire l’accordo, l’oggetto, la causa e la forma ove prevista a pena di nullità (vd. supra par. 1.2.1.). E’ altresì nullo quando è illecito il motivo comune alle parti che le ha determinate alla stipula e quando l’oggetto manca dei requisiti di possibilità, liceità, determinatezza o determinabilità. La nullità parziale o di singole clausole non determina di regola la nullità dell’intero contratto, a meno che si dimostri che le parti non lo avrebbero concluso senza la parte colpita da nullità. In ogni caso, la nullità di singole clausole non comporta nullità del contratto quando esse sono sostituite di diritto da norme imperative.
La nullità ha le seguenti caratteristiche:
può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse;
può essere rilevata dal giudice d’ufficio (vale a dire, anche senza eccezione di parte);
non è soggetta a prescrizione.
Il contratto nullo non può essere convalidato ma può produrre gli effetti di altro contratto, del quale contenga i requisiti di sostanza e di forma, se debba ritenersi che le parti lo avrebbero concluso se avessero conosciuto la nullità.