CONCLUDERE UN CONTRATTO
Nei contratti a prestazioni corrispettive è previsto che una parte possa rifiutarsi di adempiere la propria obbligazione se l’altra non adempie o non offre di adempiere la propria, salvo che siano stabiliti termini diversi ed, in ogni caso, con rispetto della buona fede. Inoltre, ciascun contraente può sospendere l’esecuzione della propria prestazione quando le condizioni patrimoniali dell’altro siano divenute particolarmente preoccupanti, salva la prestazione di idonea garanzia.
Il contratto può essere infine risolto, ricorrendone i presupposti, nelle ipotesi di impossibilità (non imputabile al debitore) ovvero di eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione di una delle parti.
Il recesso è l’atto unilaterale con il quale una delle parti “esce” dal contratto, anche indipendentemente dall’esistenza di inadempimenti. Può essere esercitato solo nei casi previsti dalla legge o quando le parti pattuiscano la facoltà di una o di entrambe le parti di esercitarlo. Si sono menzionate sopra (par. 1.2.12) alcune cause di recesso legate alla prestazione di una caparra in sede di conclusione del contratto. Altri casi in cui è ammesso il recesso sono:
per tutte le parti: i contratti a tempo indeterminato in generale, generalmente con un termine di preavviso; il mandato; le professioni intellettuali; il lavoro a tempo determinato, per giusta causa; la locazione di immobile ad uso abitativo; le società, nei casi previsti;
per una sola delle parti: se la prestazione di una parte è divenuta parzialmente impossibile, l’altra può recedere; il consumatore ha facoltà d recesso nei casi di contratti e proposte negoziati fuori dai locali commerciali o a distanza; nell’appalto il committente può recedere a determinate condizioni; nella cessione di azienda, il contraente di un contratto trasferito all’acquirente dell’azienda può recedere dal contratto stesso; nella compravendita di immobili, l’acquirente può recedere a determinate condizioni; nella cessione dei beni ai creditori, al debitore è attribuita facoltà di recesso.
Le parti possono pattuire facoltà di recesso in favore di una o di entrambe le parti, sia per libera scelta, sia al ricorrere di determinate circostanze o per giusta causa, il tutto con o senza la previsione di un corrispettivo per tale facoltà. Come nel caso della risoluzione, il contratto di estingue, fatte salve le prestazioni già eseguite nei casi di contratti ad esecuzione continuata o periodica.
Per concludere questi cenni generali, è opportuno segnalare che il codice civile prevede, oltre (e prima) che una normativa sui contratti, una specifica normativa sulle obbligazioni e sull’inadempimento delle stesse (non solo nascenti da contratto), cui occorre sempre fare riferimento in aggiunta alle norme sul contratto in sé e per sé. A tale proposito è opportuno segnalare la normativa relativa alle obbligazioni in denaro, il cui art. 1284 indica il tasso d’interesse dovuto nel caso di ritardo nei pagamenti. Il saggio di interesse previsto in tale articolo, al momento della redazione delle presenti note, è pari al 2,5% annuo.
Tuttavia, è opportuno considerare che per i pagamenti dovuti per consegna di merci o prestazione di servizi tra imprese ovvero tra imprese e la pubblica amministrazione uno specifico tasso di interesse è previsto dal decreto legislativo n. 231/2002 (che ha dato attuazione alla Direttiva 35/2000/CE), così come modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 2012 (che a sua volta ha dato attuazione alla Direttiva 2011/7/UE). Tale normativa prevede che decorsi 30 giorni dal ricevimento della fattura o, secondi i casi, della merce o la prestazione del servizio, è dovuto oltre al capitale un interesse pari al tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue operazioni principali di rifinanziamento aumentato di 8 punti. Il tasso in questione è pubblicato semestralmente nella Gazzetta Ufficiale dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Al momento della redazione delle presenti note, sino a comunicazione del Ministero per il primo semestre del 2014, vige il tasso fissato per il periodo 1.7. – 31.12.2013, pari all’8,50% annuo. E’ previsto che tra imprese possano essere pattuiti termini di pagamento e tassi di interesse diversi, purché non gravemente iniqui per il creditore, pena la nullità delle relative clausole, che il giudice può dichiarare d’ufficio. Nelle sezioni collegate alla presente si potranno reperire cenni schematici relativi ad alcune delle figure contrattuali più note e di comune applicazione, i cui principi possono fornire la chiave di interpretazione anche per gli altri numerosi contratti disciplinati dal codice civile.
A cura di: ALTENBURGER LTD legal + tax
Aggiornato il: 27 maggio 2014