SOCIETÀ DI CAPITALI
Ditta
La
società può scegliere liberamente la propria ditta in cui deve essere sempre
indicata la qualifica di “SA”. La ditta deve potersi distinguere chiaramente
dalle altre già iscritte in Svizzera. Essendo iscritta nel registro di
commercio la ditta potrà essere usata in maniera esclusiva e dovrà essere
indicata nella corrispondenza, nelle comunicazioni e nelle fatture.
Capitale
Il capitale sociale minimo,
suddiviso in azioni, ammonta a CHF 100.000,00.
All’atto della
costituzione i sottoscrittori devono aver liberato almeno il 20% del valore
nominale di ogni azione nominativa; in ogni caso, la somma dei conferimenti
effettuati non deve essere inferiore a CHF 50.000,00. Quando si tratta di
azioni al portatore, il loro valore deve essere liberato al 100%.
Il conferimento può anche
essere in natura.
Azioni
Le azioni hanno un valore nominale non inferiore a
CHF 0,01 (un centesimo).
Le azioni sono nominative
o al portatore. Possono coesistere azioni di entrambe le specie nella
proporzione determinata dallo statuto.
Nel caso delle azioni al
portatore, l’azionista resta anonimo del tutto, mentre nel caso delle azioni
nominative, la società tiene un registro degli azionisti (non conosciuto però
al pubblico).
Le azioni al portatore si
trasferiscono con la mera consegna del titolo.
Come le azioni al
portatore, in genere, anche le azioni nominative sono liberamente trasferibili;
tuttavia, se non sono state interamente liberate è necessaria l’approvazione
della società. Il trasferimento viene effettuato mediante sottoscrizione del
titolo da parte dell’alienante (la cosiddetta "girata") e consegna
all’acquirente del titolo girato. Lo statuto può prevedere la limitazione della
trasferibilità delle azioni nominative e autorizzare la società a non approvare
il trasferimento ad un potenziale acquirente per motivi ben definiti nello
statuto.
Nei limiti stabiliti
dallo statuto, l’assemblea generale può deliberare l’emissione di, o la
conversione in, azioni privilegiate, che accordano vantaggi specialmente nella
ripartizione dei dividendi, in particolar modo ai soci fondatori della società.
L’azionista risponde
delle obbligazioni sociali solo ed esclusivamente nei limiti del conferimento al
quale si è obbligato per liberare le azioni da lui sottoscritte (il cosiddetto “principio della responsabilità
limitata”).
Buoni di partecipazione
Lo statuto può
prevedere l’emissione di buoni di partecipazione, privi di diritto di voto e,
se lo statuto non stabilisce diversamente, di diritti ad essi inerenti. In ogni
caso il capitale di partecipazione non deve eccedere il doppio del capitale
azionario.
Buoni di godimento
Lo statuto può prevedere l’emissione di buoni di
godimento a favore di persone in rapporti con la società a seguito di una
precedente partecipazione finanziaria o in quanto azionisti, creditori,
lavoratori, o per altri motivi analoghi.
Organi sociali
Gli organi sociali sono:
- l’assemblea generale degli
azionisti;
- il consiglio d’amministrazione;
- l’ufficio di revisione.