SOCIETÀ DI CAPITALI
Ufficio di revisione
Vi sono due differenti tipologie di revisione, a seconda
delle dimensioni della società, con cui viene verificato il conto annuale di
una SA: la revisione ordinaria e la revisione limitata. Con l'accordo di tutti
i soci, inoltre, in caso di revisione limitata, si può persino rinunciare
completamente alla revisione, se i posti di lavoro (a tempo pieno) all'interno
della società come media annua non sono più di 10 (la cosiddetta “opting out”).
L’ufficio di revisione
deve essere indipendente; in caso di revisione ordinaria non possono farvi parte,
ad esempio, né un membro del consiglio di amministrazione né chi esercita altra
funzione decisionale all’interno della società o chi ha un rapporto di lavoro
con essa. Possono essere nominate una o più persone fisiche o giuridiche o
società di persone e almeno un membro deve avere in Svizzera il proprio
domicilio, la propria sede o una succursale iscritta nel registro di commercio.
Responsabilità
I promotori, gli amministratori e tutti coloro che
cooperano alla costituzione della società (in particolare, anche i soci
fondatori) sono responsabili verso la società e verso i singoli azionisti e
creditori della società per ogni danno loro cagionato da indicazioni inesatte,
suscettibili di indurre in errore, o non conformi alla legge. La stessa
responsabilità spetta a chiunque coopera all’emissione di azioni, obbligazioni
o altri titoli, ad esempio gli amministratori della società, la banca e gli
avvocati che preparano il prospetto d’emissione dei titoli. Gli amministratori
ed i direttori, che sono responsabili della gestione della società, a loro
volta rispondono di eventuali danni cagionati alla società, ai suoi soci o
creditori in seguito alla violazione, intenzionale o per negligenza, dei loro
doveri. Anche l’ufficio di revisione risponde del proprio operato con
riferimento alle verifiche di sua competenza.
Bilanci
I bilanci della società anonima
vanno inoltrati, una volta all'anno, all'autorità fiscale, ma non devono e non
possono essere pubblicati presso la competente camera di commercio. Le società
che operano in settori altamente regolati, come le banche e le assicurazioni,
devono però pubblicare i loro bilanci nel Foglio ufficiale svizzero di
commercio. Sono altresì tenute alla pubblicazione del bilancio le società
quotate e gli emittenti di prestiti obbligazionari.
Conto di gruppo
La società a capo di un
gruppo è obbligata ad allestire un conto di gruppo in diversi casi: (1) se i
titoli di partecipazione al capitale della società sono quotati in borsa, (2)
se la società è debitrice di prestiti obbligazionari, (3) se lo richiedono gli azionisti
che rappresentano congiuntamente almeno il 10% del capitale sociale, (4) se
necessario per rilevare il più esattamente possibile lo stato del patrimonio e
i risultati dell’esercizio, (5) se per due esercizi consecutivi (assieme alle
società ad essa affiliate) supera due dei seguenti valori: (i) 10 milioni di franchi
l’anno di bilancio complessivo, o (ii) 20 milioni di franchi in cifra d’affari,
o (iii) media annua di 200 dipendenti a tempo pieno.
Dividendi
Possono essere prelevati dividendi soltanto sull’utile
che risulti dal bilancio e solo dopo aver effettuato i necessari accantonamenti
a riserve legali e statutarie.