SOCIETÀ DI CAPITALI
Ditta
Si applicano le medesime disposizioni della società
anonima,
aggiungendovi però in ogni caso la qualifica di “SAGL”.
Capitale
Il capitale sociale minimo, suddiviso in quote, ammonta
a CHF 20.000,00. Non è previsto un limite massimo di ammontare del capitale
sociale.
Al momento della
costituzione della società, il capitale sociale deve essere interamente
liberato.
Lo statuto può prevedere
l’obbligo di versamenti suppletivi o di prestazioni accessorie in connessione a
tutte o solo ad alcune quote sociali.
Quote
Il valore nominale minimo di una quota sociale è pari a CHF
100. Ciascun socio può detenere più di una quota sociale. Se lo statuto prevede
l’obbligo di effettuare un versamento suppletivo connesso ad una quota sociale,
tale versamento non può superare il doppio del valore nominale della quota.
I nominativi e le
generalità dei soci devono essere notificati al registro di commercio.
Pertanto, a differenza della società anonima, la società a garanzia limitata
non offre l'anonimato ai propri soci, salvo in caso di intestazione fiduciaria
delle quote.
La cessione di una quota sociale
non necessita di un atto pubblico, può essere difatti effettuata tramite
contratto scritto, con approvazione dell’assemblea dei soci, salvo che sia
diversamente previsto in statuto. È altresì possibile inserire nello statuto un
divieto di cessione delle quote sociali. Se lo statuto esclude la cessione
delle quote sociali, o qualora l’assemblea dei soci rifiuti l’approvazione, il
socio può recedere dalla società per gravi motivi. L’acquisto di quote sociali
per successione, divisione ereditaria, regime matrimoniale dei beni o per
esecuzione forzata non necessita dell’approvazione da parte dell’assemblea dei
soci.
Buoni di godimento
Lo statuto può prevedere
l’emissione di buoni di gradimento ed in tal caso si applicano per analogia le
disposizioni della società anonima.
Assemblea dei soci
L’organo supremo della società è l’assemblea dei soci,
dotata per legge di poteri inalienabili, tra cui l’approvazione e modifica
dello statuto (inclusa la modifica dell’oggetto sociale e del capitale), la
nomina e la revoca dei gerenti e dei membri dell’ufficio di revisione, qualora
ve ne fosse uno, l’approvazione del conto annuale e di gruppo, e lo
scioglimento della società.
I soci esercitano il
diritto di voto nell’assemblea in proporzione al valore nominale della propria
quota. Ciascun socio ha almeno un voto. Lo statuto può stabilire che il diritto
di voto venga determinato senza avere riguardo al valore nominale delle quote,
in modo tale che la quota sociale dia diritto ad un voto. In tal caso, le quote
con il valore nominale più basso devono avere un valore nominale almeno pari ad
un decimo di quello delle altre quote sociali.
In genere, le
deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti rappresentati. Lo
statuto può prevedere un quorum minimo di presenza ed una maggioranza più
elevata per alcune decisioni importanti o per tutte le decisioni.
Lo statuto può permettere
delibere per iscritto per alcuni o tutti gli argomenti.