CONTRATTO COLLETTIVO E CONTRATTO INDIVIDUALE
CONTRATTO COLLETTIVO
Definizione e contenuto
Con il contratto collettivo di lavoro, datori di lavoro o loro associazioni, da una parte, e associazioni di lavoratori (sindacati) del medesimo settore economico o categoria professionale, dall’altra, stabiliscono di comune accordo le condizioni di lavoro e i rapporti tra le parti contraenti.
Il contratto collettivo disciplina la stipulazione, il contenuto e la fine dei rapporti individuali di lavoro (cosiddette disposizioni normative). Oltre a tale contenuto minimo, il contratto collettivo prevede in genere disposizioni sui diritti e gli obblighi delle parti contraenti e disposizioni sulla propria esecuzione e controllo di questa.
Libertà di affiliarsi a un’associazione e di esercitare la professione
Sono nulle le disposizioni del contratto e gli accordi fra le parti volti a (i) costringere datori di lavoro o lavoratori ad affiliarsi a un’associazione contraente, e/o (ii) escludere lavoratori da una professione o attività determinata, nonché dalla formazione professionale a ciò necessaria, oppure a limitarne l’esercizio, salvo che tali disposizioni ed accordi siano giustificati da interessi superiori degni di protezione come ad esempio la tutela della sicurezza e salute o della qualità del lavoro.
Partecipazione
Con il consenso delle parti contraenti, singoli datori di lavoro o lavoratori al servizio di un datore di lavoro vincolato possono aderire al contratto collettivo anche dopo la sua stipula, divenendo così obbligati al rispetto delle sue disposizioni.
Forma
Ai fini della validità è richiesta la forma scritta per (i) la conclusione, la modifica, lo scioglimento del contratto per accordo delle parti; (ii) l’adesione di una nuova parte e la disdetta; (iii) la dichiarazione di partecipazione individuale del datore di lavoro o del lavoratore, il relativo consenso delle parti contraenti e la disdetta della partecipazione.
Durata
Il contratto collettivo è in genere stipulato a tempo determinato. Se a tempo indeterminato, dopo un anno ciascuna parte può disdirlo con preavviso di sei mesi, salvo diversamente stabilito.
Obblighi delle parti contraenti
Le parti contraenti hanno l’obbligo di far osservare il contratto collettivo.
Ogni parte deve salvaguardare la pace del lavoro e astenersi da qualsiasi mezzo di lotta per ciò che riguarda le materie disciplinate dal contratto collettivo; l’obbligo di mantenere la pace è assoluto soltanto se pattuito espressamente.
A cura della Camera di Commercio Italiana per la Svizzera e con la collaborazione di: