PERMESSI DI LAVORO
Introduzione
Chiunque desidera soggiornare in Svizzera, per fini lavorativi e non, deve informarsi sulla normativa applicabile al caso di specifico ed alla procedura da seguire per essere in regola.
Cittadinanza e normativa applicabile
Differenti norme trovano applicazione in base alla cittadinanza degli stranieri. In particolare, per i cittadini dell’Unione Europea dal 1 giugno 2002 è entrato in vigore l’Accordo tra la Comunità Europea (“CE”) e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (“ALC”).
Dal 1 aprile 2006 l’ALC è stato inoltre esteso, con disciplina transitoria, anche ai cittadini dei dieci nuovi Stati membri dell'Unione Europea. Tuttavia, fino al 30 aprile 2011, la Svizzera potrà mantenere, in linea di massima, le seguenti limitazioni: appositi contingenti, priorità degli indigeni e controllo delle condizioni salariali e lavorative.
Gli Stati membri dell’UE hanno inoltre approvato i risultati dei negoziati sull’estensione dell’ALC alla Bulgaria e alla Romania. Il Consiglio federale può pertanto porre in consultazione il Protocollo aggiuntivo II all’Accordo. Tale protocollo garantisce un’apertura graduale e controllata del mercato del lavoro ai cittadini dei due nuovi Stati membri. La procedura di consultazione terminerà il 27 febbraio 2008.
Le disposizioni contenute nell’ALC sono in larga misura presenti anche nell’Accordo di emendamento della Convenzione Istitutiva dell’Associazione Europea di Libero Scambio (“AELS”), entrato in vigore il 1 giugno 2002, che riguarda la libera circolazione dei cittadini di Stati membri dell’AELS (ad eccezione del Principato del Liechtenstein).
Per i cittadini di altri Stati, cosiddetti Stati terzi, continua ad applicarsi l’Ordinanza del 6 ottobre 1986 che limita l’effettivo degli stranieri (“OLS”).
In particolare per i cittadini di Stati terzi è entrata in vigore la Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (“LStr”), nonché l’Ordinanza del 24 ottobre 2007 sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (“OASA”). Viene dunque abrogata la Legge federale concernente la dimora ed il domicilio degli stranieri del 26 marzo 1931 (“LDDS”), nonché la relativa Ordinanza d’esecuzione del 1 marzo 1949 (“ODDS”).
La nuova LStr si articola in tre parti fondamentali:
(i) sistema d’ammissione. Per tutti gli Stati terzi sono applicabili limitazioni, ossia è ammessa in maniera limitata solo manodopera qualificata o specializzata. Dette limitazioni non si applicano in caso di ricongiungimento familiare, entrata in vista di perfezionamento e ammissione per motivi umanitari;
(ii) integrazione. La situazione degli stranieri residenti legalmente e durevolmente in Svizzera viene migliorata facilitando il cambiamento di professione e domicilio e il ricongiungimento familiare. Inoltre, per coloro che si sforzano di integrarsi, è possibile ottenere un permesso di domicilio dopo cinque anni di residenza, e non dieci;
(iii) salvaguardia dell’ordine pubblico. Vengono rafforzate le misure per combattere la criminalità e gli abusi, anche con sanzioni più severe. Ad esempio, sono previsti provvedimenti speciali contro l’attività dei passatori, il lavoro nero e i matrimoni di compiacenza.