PREVIDENZA SOCIALE E INDENNITA' DI PERDITA DI GUADAGNO
Il sistema dei tre “pilastri”
La previdenza sociale svizzera si basa sul cosiddetto sistema dei tre pilastri. Il primo pilastro, ovvero il pilastro statale, è costituito dall'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (“AVS”) e dall'assicurazione invalidità (“AI”). Le prestazioni concesse sotto forma di rendita da queste due assicurazioni hanno l’obbiettivo di garantire il fabbisogno minimo vitale. Se questo scopo non è raggiunto si ricorre alle prestazioni complementari (“PC”).
Il secondo pilastro, semi-privato, è la cassa pensioni, ossia la previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (“LPP”). Congiuntamente, i primi due pilastri hanno lo scopo di garantire un tenore di vita simile a quello avuto durante l’attività lavorativa.
Il terzo pilastro, ossia il pilastro privato, è volto a coprire esigenze finanziarie ulteriori. La partecipazione al terzo pilastro è facoltativa ma, a differenza dei comuni risparmi, consente in parte di beneficiare di sgravi fiscali, per cui è molto popolare fra i lavoratori indipendenti.
PRIMO PILASTRO
L'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti serve a coprire esigenze esistenziali di base del cittadino quando, in caso di vecchiaia o decesso del coniuge o di un genitore, viene a mancare il relativo reddito proveniente dall’attività lavorativa.
L’assicurazione versa prestazioni di vecchiaia (rendita di vecchiaia) o per i superstiti (rendite vedovili e per gli orfani).
L’entità delle prestazioni dipende dalla durata dei contributi versati e dall'entità del reddito conseguito fino al pensionamento/decesso.
L’assicurazione invalidità ha per scopo l'integrazione sociale e, se possibile, la reintegrazione econom ica delle persone la cui invalidità è dovuta a un'infermità congenita, a una malattia o alle conseguenze di un infortunio.
L'invalidità comporta il versamento di una rendita (parziale o intera, a secondo del grado d’invalidità) solo se la perdita di guadagno ammonta, per un lungo periodo di tempo, almeno al 40% del salario.
Le contribuzioni al primo pilastro sono obbligatorie per tutti i residenti in Svizzera, inclusi i lavoratori indipendenti e chi non esercita un'attività lucrativa. Per le assicurazioni del primo pilastro sia l’aliquota contributiva del datore di lavoro che quella del lavoratore ammontano al 5,05% del salario lordo. L’aliquota contributiva dei lavoratori indipendenti dipende dall’entità del reddito imponibile (fino ad un massimo del 9,5% per i redditi annuali superiori a CHF 51.600,00 (aggiornamento al 2005)).
SECONDO PILASTRO
Il secondo pilastro (spesso chiamato “previdenza professionale” o “cassa pensione”) permette di completare le rendite del primo pilastro. La previdenza professionale è divisa in previdenza obbligatoria, le cui prestazioni sono definite dalla legge, e previdenza sovraobbligatoria, le cui prestazioni vanno oltre le prestazioni minime obbligatorie e sono in gran parte definite dai regolamenti delle casse pensioni.
La previdenza professionale obbligatoria dà diritto ad una rendita di vecchiaia annua pari al 6,8% dell'avere di vecchiaia accumulato attraverso i contributi, aumentato degli interessi determinati dalla legge. Sono assicurati i rischi di decesso e d'invalidità.
Il secondo pilastro è obbligatorio solo per i lavoratori dipendenti mentre i lavoratori indipendenti hanno la facoltà di aderirvi. Ogni datore di lavoro è tenuto ad affiliarsi ad una cassa pensione o a creare un istituto di previdenza.
Le contribuzioni alla previdenza professionale sono divise tra il datore di lavoro e il lavoratore (normalmente in parti uguali) e dipendono dal modello di previdenza professionale scelto. In linea di massima, sia le contribuzioni del datore di lavoro che quelle del lavoratore variano tra il 3,9% e il 10% del salario assicurato (cosiddetto “salario coordinato”).