FINE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Durata del rapporto di lavoro e disdetta
Il rapporto di lavoro può essere stipulato per una durata determinata o indeterminata.
Il rapporto di lavoro di durata determinata cessa senza disdetta al termine indicato nel contratto e non può essere disdetto unilateralmente tranne che per una causa grave. Tuttavia, il contratto di lavoro di durata determinata stipulato per un periodo superiore a dieci anni può essere disdetto da ciascuna delle parti per la fine di un mese con preavviso di sei mesi. Inoltre, se il rapporto di lavoro continua tacitamente dopo la scadenza della durata pattuita, il contratto di lavoro è tramutato in contratto di durata indeterminata.
Il rapporto di lavoro di durata indeterminata può essere disdetto per un termine di disdetta stabilito dalla legge o dal contratto. Tale termine deve essere uguale per entrambe le parti: ove vengano stipulati termini differenti, vale per entrambe le parti il termine più lungo.
Salvo diverso accordo scritto, il rapporto di lavoro può essere disdetto per la fine di un mese: (i) nel primo anno di servizio con preavviso di un mese; (ii) dal secondo al nono anno di servizio incluso con preavviso di due mesi; (iii) dopo il nono anno di servizio con preavviso di tre mesi. La durata del preavviso non può tuttavia essere inferiore a un mese, a meno che lo preveda un contratto collettivo di lavoro e solo per il primo anno di lavoro.
Tuttavia, durante il tempo di prova, il rapporto di lavoro può essere disdetto in ogni momento, con preavviso di sette giorni, ovvero con preavviso di un giorno, o immediatamente, se tale deroga è convenuta per iscritto. Il primo mese di lavoro è in genere considerato tempo di prova.
Ad ogni modo, un tempo di prova fino a tre mesi può essere convenuto per iscritto.
Dopo il tempo di prova, la disdetta data dal datore di lavoro in determinati periodi cosiddetti “tempi inopportuni” (ad esempio durante la gravidanza e nelle sedici settimane dopo il parto, quattro settimane prima e dopo un servizio militare di più di undici giorni, nei periodi in cui il lavoratore non può lavorare causa malattia o infortunio non imputabili a sua colpa) è nulla.
Forma della disdetta
La forma della disdetta va definita nel contratto di lavoro. Salvo accordo contrario, vale anche la disdetta orale. Ai fini della prova è opportuno ricorrere alla forma scritta (lettera raccomandata o controfirma della controparte).
In ogni caso, la parte che dà la disdetta deve motivarla per iscritto se così richiesto dall’altra parte.
Disdetta abusiva
La disdetta è abusiva se viene data per motivi che non sono degni di protezione.
Il Codice delle Obbligazioni svizzero fornisce una lista di casi di disdetta abusiva, ad esempio se viene data perché il destinatario fa valere in buona fede pretese derivanti dal rapporto di lavoro, ovvero per l’appartenenza del lavoratore ad un’associazione di lavoratori, ovvero per il legittimo esercizio di un’attività sindacale da parte del lavoratore.
La parte che termina abusivamente il rapporto di lavoro deve versare all’altra parte un’indennità nella misura stabilita dal giudice, tenuto conto di tutte le circostanze, ma che non può superare l’equivalente di sei mesi di salario del lavoratore.