TASSAZIONE PERSONE FISICHE
Imposta sul reddito
L'imposta sul reddito viene prelevata a livello federale, cantonale e comunale.
Le persone fisiche che hanno il domicilio o che dimorano in Svizzera e vi esercitano un'attività lucrativa sono assoggettate illimitatamente all'imposta sui redditi federale, cantonale e comunale, fatti salvi i disposti delle convenzioni contro la doppia imposizione.
In Svizzera è tuttora in vigore il principio dell'imposizione della famiglia; ne discende che i redditi dei coniugi che vivono in comunione domestica sono cumulati, a prescindere dal regime matrimoniale adottato. Eventuali redditi dei figli minorenni sono anch'essi addizionati.
È imponibile il reddito complessivo, che si determina sommando:
- il reddito da attività indipendente o dipendente;
- i guadagni accessori di ogni genere;
- i redditi da proprietà immobiliare;
- i redditi compensativi (indennità di disoccupazione, rendite di invalidità, pensioni ecc.);
- i proventi della sostanza mobiliare (interessi, dividendi).
Dal reddito complessivo possono essere dedotte:
a. le spese necessarie a conseguire il reddito (spese di trasferta, spese per doppia economia domestica);
b. le deduzioni generali (contributi previdenziali, oneri assicurativi, interessi passivi, costi di manutenzione immobili, costi amministrazione titoli);
c. le deduzioni sociali (attività lucrativa dei coniugi, figli o persone bisognose a carico, figli agli studi) che tengono conto dello stato famigliare e degli obblighi di mantenimento.
Si tenga presente che gli utili in capitale (capital gain) sulla sostanza mobiliare privata sono di principio esenti (vedi sotto: Utili in capitale da sostanza privata).
Le tariffe dell'imposta sul reddito sono strutturate in modo progressivo e si differenziano tra contribuenti coniugati o con figli a carico e altri contribuenti. Scarica PDF
Nel caso di elementi di reddito imponibili in un altro Stato, la Svizzera li esenta nella misura in cui si applichi una Convenzione contro la doppia imposizione (CDI), ma tiene conto di tali redditi ai fini della determinazione della progressione delle aliquote (esenzione con progressione).
Le persone fisiche domiciliate all'estero sono assoggettate in modo limitato per appartenenza economica, ad esempio qualora svolgano un'attività lucrativa dipendente, siano titolari di uno stabilimento d'impresa o posseggano beni immobili siti in Svizzera, con aliquote determinate sulla base del reddito mondiale.