IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI
Generalmente le imposte sulle successioni e donazioni sono prelevate unicamente dai Cantoni. In alcuni Cantoni questa facoltà spetta anche ai Comuni che non prelevano però direttamente l’imposta, ma partecipano solo al gettito dell’imposta cantonale.
L’imposta sulle successioni ha come oggetto la trasmissione di beni per successione legittima nonché mediante istituzione di erede o legato.
L’imposta sulle donazioni grava tutte le liberalità e assegnazioni fra vivi. Per donazione fa stato, di regola, la definizione data dal codice civile svizzero.
La riscossione dell’imposta sulle successioni di beni mobili spetta al Cantone in cui il defunto aveva il suo ultimo domicilio, mentre la trasmissione di beni immobili è soggetta all' imposta nel Cantone in cui si trovano i fondi.
Il medesimo discorso vale per le donazioni.
Sono sempre assoggettati i beneficiari dei beni trasmessi: nelle successioni gli eredi e i legatari, nelle donazioni i donatari.
L’imposta sulle successioni e donazioni è un’imposta unica, riscossa una sola volta, e viene calcolata sul valore della successione al momento della morte del disponente e sul valore delle donazioni al momento della devoluzione. Di principio è determinante il valore venale, fatta eccezione per gli immobili per i quali vale il valore fiscale.
Nella maggior parte dei Cantoni, le successioni e le donazioni al coniuge, ai discendenti e agli ascendenti in linea diretta (compresi gli adottivi) sono esenti dall'imposta.
Aggiornato il: 27 maggio 2014