IMPOSTA SUGLI UTILI IMMOBILIARI
Circa la metà dei Cantoni preleva l'imposta sugli utili immobiliari (utili in capitale conseguiti con l'alienazione di sostanza immobiliare) come imposta esclusiva, applicata sugli utili immobiliari delle persone fisiche e giuridiche.
L'aliquota di imposizione è decrescente sulla base del periodo di detenzione.
Come utile immobiliare si intende di principio la differenza tra il prezzo di vendita e il valore d'acquisto aumentato da investimenti immobiliari.
I restanti Cantoni assoggettano a questa imposta speciale soltanto gli utili da sostanza immobiliare conseguiti con l'alienazione di sostanza privata. Gli utili da capitale conseguiti con l'alienazione di immobili provenienti dalla sostanza commerciale oppure provenienti dal commercio immobiliare sono soggetti alla normale imposta sul reddito rispettivamente sull'utile.
La cessione della maggioranza del pacchetto azionario di una società immobiliare equivale alla cessione dell'oggetto immobiliare e sottostà quindi all'imposta sugli utili immobiliari.
Aggiornato il: 27 maggio 2014
A cura della Camera di Commercio Italiana per la Svizzera e con la collaborazione di: