IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA)
In generale
Il 1° gennaio 2010 è entrata in vigore la Legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto (LIVA). Rispetto a quella precedente, la nuova legge comporta una cinquantina di modifiche; ne illustreremo alcune che riteniamo interessanti e che abbiamo selezionato pensando all’imprenditore che si interessa alla normativa IVA in Svizzera.
A inizio anno è entrata in vigore anche la nuova ordinanza, la quale definisce l’applicazione di numerosi articoli di legge e codifica di fatto una buona parte della prassi sinora in vigore.
Tutte queste novità si inseriscono in un’applicazione pratica dell'IVA che permane complessa; basti pensare che la normativa comprende più di 3000 pagine tra legge, ordinanza, istruzioni, opuscoli settoriali, promemoria e pubblicazioni varie, oltre ad una copiosa giurisprudenza.
Aliquote
La nuova legge non modifica le aliquote, che rimangono dunque invariate nel 2010. Tuttavia, è utile rammentare che - a seguito dell’esito della votazione popolare di settembre 2009 per il finanziamento dell’assicurazione invalidità - limitatamente agli anni dal 2011 al 2017 è stato deciso un aumento delle aliquote che possiamo riassumere come: INSERIRE TABELLA
Aliquote IVA | Fino al 31/12/2010 | Dal 1.1.2011 al 31.12.2017 |
| | |
ordinaria | 7.6% | 8% |
speciale per il settore alberghiero | 3.6% | 3.8% |
ridotta (alimentari, medicinali, giornali, ecc.) | 2.4% | 2.5% |
Il settore delle aliquote è comunque fluido, tra l'altro anche in considerazione della proposta del Consiglio federale (parte B del messaggio 25.6.2008 non ancora dibattuto in Parlamento) di applicare un'aliquota unica.
Assoggettamento all'IVA
Di principio è assoggettato all'IVA chiunque esercita un'impresa, vale a dire chi, a prescindere dalla forma giuridica:
a) svolge un'attività professionale o commerciale, agendo in nome proprio nei confronti di terzi,
b) in modo duraturo,
c) con l'obiettivo, tramite prestazioni, di conseguire entrate (cifra d’affari).
Con la nuova legge non viene fissato un limite minimo di fatturazione a partire dal quale scatta l’obbligo di richiesta del numero IVA. È quindi sufficiente iniziare un’attività di impresa in qualunque forma ed estensione, e con pochi click sul web è possibile avviare le pratiche di registrazione (http://www.estv.admin.ch/mwst) (Allegare link). Rispetto alla normativa precedente, per le imprese start-up è quindi facilitato il recupero del costo IVA sugli investimenti iniziali, con un notevole vantaggio in termini di costi e flussi di liquidità.
In deroga al principio generale, chi non realizza la cifra d'affari stabilita dalla nuova LIVA è esentato dall'assoggettamento. I limiti di cifra d'affari che permettono l'esenzione sono fissati in CHF 100'000 per le imprese, rispettivamente CHF 150'000 per le società sportive, le istituzioni di pubblica utilità e (nuovo) le società culturali.
Per salvaguardare il diritto di tutti ad essere contribuente IVA, il legislatore ha introdotto la facoltà per queste imprese di chiedere di essere iscritte nel registro dei contribuenti (per usare i termini di legge: "diritto di rinunciare all'esenzione").
Nel tessuto economico sono attive anche imprese per le quali la rinuncia all'esenzione può comportare una soluzione vantaggiosa, valutabile soppesando da un lato i costi amministrativi legati alla tenuta della contabilità e alla rendicontazione periodica, dall'altro il vantaggio della possibilità di recupero dell'IVA precedente, completamente o solo in modo ridotto.
Questo diritto di scelta è sicuramente utile ad esempio per le holding, le microimprese e le società in fase di liquidazione.