MODALITA' PER LO SGRAVIO ALLA FONTE DELL'IMPOSTA PREVENTIVA SU BASE CONVENZIONALE (DALL'1.1.2005)
Il 1° gennaio 2005 è entrata in vigore una nuova ordinanza federale che consente di applicare una procedura di notifica per i dividendi, anziché il prelievo dell’imposta alla fonte svizzera del 35% e successiva procedura di rimborso, su base convenzionale, da parte della società estera. La nuova ordinanza è applicabile solo dietro preventiva autorizzazione da parte dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) e si applica a beneficio delle società di capitali residenti in uno Stato con il quale la Svizzera ha concluso una convenzione contro la doppia imposizione (CDI).
In pratica, la società svizzera può distribuire alla società di capitali controllante un dividendo proveniente da una partecipazione qualificata, applicando direttamente l’aliquota d’imposta residuale prevista dalla CDI. Nel caso dell’Italia tale aliquota ammonta al 15%.
Aggiornato il: 27 maggio 2014
A cura della Camera di Commercio Italiana per la Svizzera e con la collaborazione di: