ACCORDO (CDI) TRA LA SVIZZERA E L'ITALIA
Il 9 marzo 1976 la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana hanno concluso la convenzione per evitare le doppie imposizioni e per regolare altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio.
Le imposte a cui si applica la Convenzione sono in particolare:
a. per quanto concerne l'Italia: l'imposta sul reddito delle persone fisiche; l'imposta sul reddito delle persone giuridiche; l'imposta locale sui redditi.
b. per quanto concerne la Svizzera: le imposte federali, cantonali e comunali
-sul reddito (reddito complessivo, proventi di lavoro, reddito del patrimonio, utili industriali e commerciali, guadagni di capitale ed altri redditi);
-sul patrimonio (patrimonio complessivo, patrimonio mobiliare e immobiliare, patrimonio industriale e commerciale, capitale e riserve ed altri elementi del patrimonio).
La Convenzione Internazionale stabilisce diversi principi di imponibilità a seconda del tipo di reddito considerato. Cosi ad esempio, la Convenzione Internazionale stabilisce che:
a. i redditi immobiliari sono imponibili nello Stato in cui sia situato l'immobile;
b. gli utili delle imprese sono imponibili nello Stato di residenza fiscale dell'impresa o nello Stato della stabile organizzazione [per "stabile organizzazione" si intende la sede fissa d'affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività. La stabile organizzazione puo' essere quindi una sede di direzione, una succursale, un ufficio, un'officina, un laboratorio, una miniera, una cava e ogni altro luogo di estrazione di risorse naturali, un cantiere di costruzione o di montaggio permanente oltre 12 mesi. Si presume vi sia una stabile organizzazione quando una persona agisce per conto di un'impresa e/o ha il potere di concludere contratti in nome dell'impresa.];
c. i dividendi sono imponibili nello Stato del percettore e/o nello Stato della fonte con un'aliquota massima del 15% dell'ammontare lordo dei dividendi a condizione che il percettore ne sia l'effettivo beneficiario;
d. gli interessi sono imponibili nello Stato del percettore e/o nello Stato della fonte con un'aliquota massima del 12,50% dell'ammontare lordo degli interessi a condizione che il percettore ne sia l'effettivo beneficiario;
e. le pensioni sono imponibili nello Stato di residenza del beneficiario;
f. le attività indipendenti sono imponibili nello Stato ove viene svolta l'attività o nello Stato di residenza del percettore, se diverso, a condizione che il soggiorno non superi 183 giorni e/o il datore di lavoro non sia residente e/o l'onere non sia sostenuto da una stabile organizzazione.
Per evitare che vi sia una doppia imposizione sullo stesso reddito:
a. l'Italia ha adottato il metodo del credito d'imposta per cui concede la deduzione dall'imposta Italiana dell'imposta sui redditi già pagata in Svizzera, nella misura massima pari all'imposta italiana attribuibile a tali redditi;
b. la Svizzera ha adottato il metodo dell'esenzione per cui concede l'esenzione da imposta sui redditi o sul patrimonio assoggettato a tassazione in Italia.
Attualmente la Convenzione tra la Svizzera e l'Italia è in fase di rinegoziazione. È probabile che la nuova CDI preveda lo scambio d'informazione, ma solo dietro richiesta specifica, per casi concreti e su base di rogatoria internazionale. La Svizzera non applica lo scambio d'informazione automatico a livello amministrativo. È difficile prevedere la durata dei negoziati in corso. Intanto resta in vigore la convenzione conclusa nel 1976.
Aggiornato il: 27 maggio 2014