ACCORDO SVIZZERA-UE SULLA FISCALITÀ DEL RISPARMIO
Euroritenuta
Il 1° luglio 2005 è entrato in vigore l’accordo tra la Svizzera e l’UE sulla fiscalità del risparmio che disciplina la tassazione alla fonte degli interessi pagati da un agente pagatore svizzero ad un beneficiario, persona fisica, residente in uno Stato dell’UE (Euroritenuta). Il livello della ritenuta è pari al 20% fino al 30 giugno 2011 e successivamente ammonterà al 35%. È già stato annunciato che l'accordo verrà rinegoziato verosimilmente entro un paio d'anni.
Ritenuta alla fonte zero su dividendi, interessi e canoni di licenza (art. 15)
Il sopra menzionato accordo prevede anche un’importante facilitazione nei flussi finanziari tra società consociate.
Le società estere domiciliate in paesi che fanno parte della Comunità Europea e che detengono partecipazioni importanti (di principio il 25% del capitale sociale per almeno 2 anni) in società con sede in Svizzera senza beneficiare di esenzioni fiscali, dal 1° luglio 2005 (entrata in vigore dell'accordo con l'UE in materia di tassazione dei redditi da risparmio) possono ricevere e pagare dividendi, interessi, e canoni di licenza senza alcuna ritenuta alla fonte.
L'applicazione della ritenuta ridotta presuppone l'esistenza di strutture effettive con una motivazione economico-aziendale che l'autorità verifica applicando le norme anti abuso previste per diritto interno e incluse in talune CDI.
L’applicazione pratica di questo accordo colloca la Svizzera tra le localizzazioni favorevoli per la gestione e il controllo di partecipazioni e diritti immateriali (marchi e brevetti), ad esempio per lo svolgimento delle funzioni di sub-holding all’interno di un gruppo di società controllate da un soggetto estero.
Aggiornato il: 27 maggio 2014