BREVETTI
Definizione
Il brevetto d’invenzione non è espressamente definito dalla Legge Federale sui Brevetti d’Invenzione (LBI). La giurisprudenza definisce il brevetto d’invenzione come un titolo rilasciato dallo Stato che conferisce al titolare il diritto esclusivo di utilizzare industrialmente l’invenzione, escludendo, quindi, che i terzi possano produrre, utilizzare ed importare in Svizzera l’invenzione. Titolare di un brevetto può essere l’inventore, il suo avente causa o il terzo che ne ha la proprietà ad altro titolo.
La Svizzera è un Paese particolarmente interessante nel campo della proprietà intellettuale. Le sue leggi fiscali offrono una grande flessibilità e un livello di imposizione molto competitivo. Inoltre, la velocità con cui è effettuata la verifica preliminare sulla regolarità della domanda di deposito permette di avere quanto prima una data di deposito utile per fissare il momento a partire dal quale l’invenzione non può essere più contestata dal punto di vista dell’appartenenza allo stato della tecnica.
A livello legislativo, oltre alla buona protezione offerta dalle leggi svizzere di proprietà intellettuale, trovano applicazione diverse fonti di regolamentazione internazionale: la Svizzera è parte della Convenzione sul brevetto europeo, ha recepito l’Atto sulla revisione della Convenzione sul brevetto europeo, l’Accordo sulle lingue di Londra ed è parte del Trattato di cooperazione in materia di brevetti. Difatti secondo il principio della territorialità, la protezione di un’invenzione conferita da un brevetto è valida unicamente entro i confini dello Stato in cui il brevetto è stato registrato. Per questo motivo la cooperazione a livello internazionale gioca un ruolo fondamentale, semplificando la procedura di registrazione dei brevetti al fine di garantire una più vasta copertura brevettuale dell’invenzione in questione.
Presupposti per il rilascio
Vengono rilasciati brevetti d’invenzione solo per le invenzioni nuove utilizzabili industrialmente, ovvero prodotti o procedimenti di fabbricazione – realizzabili e ripetibili – che hanno un’utilità tecnica, sono frutto di un’attività inventiva e sono, come detto, utilizzabili industrialmente. È considerata nuova l’invenzione che non fa palesemente parte dello stato della tecnica e che non è conoscibile da parte di un soggetto competente in materia. Ciò significa che al momento del deposito della domanda di brevetto, l’invenzione non era conosciuta in nessuna forma - potenzialmente pubblica - e in nessuna parte del mondo. I procedimenti che possono essere impiegati esclusivamente in ambito privato non possono essere brevettati. Non possono essere brevettate nemmeno le creazioni puramente estetiche, le semplici idee, i sistemi di lotterie o di contabilità, i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico, e le scoperte scientifiche (che sono considerate come la mera osservazione e descrizione di un fenomeno già presente in natura). In Svizzera la procedura di esame non mira a verificare se l’invenzione è nuova ed è frutto di attività inventiva ma a controllare che sia stata presentata regolare domanda ai fini di determinare la data del deposito. È quindi opportuno verificare la sussistenza di tali requisiti prima del deposito della domanda tramite uno specialista o al momento della domanda tramite l’Istituto Federale della Proprietà Intellettuale a Berna (IPI), al fine di evitare futuri procedimenti di opposizione al brevetto.
Domanda di brevetto
La domanda deve contenere la richiesta esplicita di concessione del brevetto, l’identificazione precisa del soggetto richiedente ed una descrizione del prodotto o del procedimento. In seguito dovranno essere presentati i disegni che descrivono l’invenzione, le rivendicazioni, l’estratto ed eventuali documenti tecnici ulteriori.
Diritto di priorità/data di deposito
La data in cui una domanda di brevetto viene regolarmente depositata ed accettata fissa il momento in cui si chiude la fase di confronto tra l’invenzione e lo stato della tecnica e viene quindi stabilito il carattere di novità dell’invenzione stessa. È una data importante perché da quel momento decorre il termine di priorità rispetto alle domande presentate nei successivi 12 mesi e tale validità si estende anche ai paesi parte della Convenzione per la protezione della proprietà industriale di Parigi e dell’Accordo sugli aspetti di tutela dei diritti della proprietà intellettuale attinenti al commercio, oltre agli altri paesi con cui la Svizzera ha stipulato accordi ad hoc basati sul principio di reciprocità. Durante questi 12 mesi è possibile depositare una domanda all’estero sulla base della data di deposito della prima domanda inoltrata. Fa fede la data presente sul timbro postale di invio della richiesta unitamente alla documentazione. La data di deposito è quindi fondamentale; difatti, laddove due parti sviluppino contemporaneamente la stessa invenzione, il brevetto è rilasciato alla parte che deposita per prima la domanda. Poiché, come detto, il procedimento d’analisi preliminare della domanda di deposito è molto rapido, è consigliabile presentare tale domanda all’Istituto Federale della Proprietà Intellettuale (IPI).
Biotecnologie
La disciplina del settore d’avanguardia delle biotecnologie è stata di recente migliorata, garantendo un’efficace ed adeguata protezione brevettuale delle invenzioni biotecnologiche, creando così un quadro giuridico affidabile. Difatti, grazie ai limiti di brevettabilità, introdotti tramite un intervento legislativo di modifica della LBI, sono state concretizzate le riserve generali relative all’ordine pubblico e al buon costume. Il corpo umano e le sequenze dei geni in quanto tali non sono brevettabili.
Brevetti sulla vita
La vita non può essere brevettata. La legge vieta di brevettare le varietà vegetali o le razze animali, i procedimenti biologici per l’ottenimento di vegetali o di animali (ad esclusione dei procedimenti microbiologici), le cellule staminali di embrioni umani, le linee di cellule staminali non modificate ed i procedimenti di clonazione di esseri umani. Tuttavia, le invenzioni relative alle varietà vegetali o alle razze di animali possono essere brevettate se l’invenzione non è limitata ad una singola varietà o razza (per esempio, può essere brevettato un procedimento che dimostri come rendere resistenti a determinate malattie diversi vegetali o razze animali). Per ottenere un brevetto relativo ad un gene è necessario descrivere il procedimento necessario per il suo isolamento o la sua produzione tecnica e le possibilità d’applicazione della sequenza genetica. Ciò poiché i geni in quanto tali non sono considerati vere invenzioni, bensì scoperte (cioè non sono considerati frutto di un’attività inventiva), salvo che tramite il loro isolamento sia possibile spiegare le funzioni dei geni e le loro possibili applicazioni.
Deposito e principio della territorialità
Esistono essenzialmente tre tipi di procedure per l’ottenimento di un brevetto: la procedura nazionale (svizzera), regionale (europea) e internazionale. A livello svizzero è necessario presentare una domanda all’Istituto Federale della Proprietà Intellettuale (IPI) che contenga la richiesta di brevetto, una descrizione dell’invenzione e l’identità del depositante. La domanda deve essere presentata da chi ne ha diritto, ovvero l’inventore o l’avente causa o da chi ne ha acquistato il diritto. Per il deposito del brevetto si fa spesso ricorso all’assistenza di specialisti (“patent attorney”).
La protezione conferita è limitata al territorio svizzero e a quello del Principato del Liechtenstein. La procedura di verifica della domanda dura generalmente tra i 3 e i 4 anni. L’esame si limita a verificare la sussistenza dei presupposti legali ma non la novità e l’attività inventiva. Per il mantenimento del brevetto occorre pagare una tassa di deposito e, a partire dal quinto anno dopo il deposito della domanda, è necessario pagare anticipatamente una tassa annuale.
Per poter usufruire di una protezione più ampia è necessario depositare una domanda di brevetto presso l’Ufficio Europeo dei Brevetti (UEB) a Monaco di Baviera o presso l’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI) a Ginevra. È possibile presentare la richiesta anche in parallelo ma questo comporta un rischio di scontro fra le discipline applicabili in quanto un’invenzione può essere brevettata solo una volta. Occorre precisare che per le domande di deposito europee i criteri della novità e dell’attività inventiva vengono verificati d’ufficio, mentre a livello internazionale solo la procedura di deposito e di ricerca sono centralizzate, e per il rilascio del brevetto sono competenti gli uffici nazionali o regionali.
Durata
Il brevetto conferisce al titolare il diritto esclusivo d’uso industriale dell’invenzione per una durata di 20 anni dalla data di deposito della domanda di brevetto (per i medicinali è possibile richiedere una protezione ulteriore). Il brevetto si estingue prematuramente in seguito alla rinuncia del titolare o al mancato pagamento della tassa annuale. La protezione inizia con il deposito della domanda. È dunque consigliabile depositare la domanda al più presto non appena le condizioni di registrazione sono soddisfatte. Poiché la durata del brevetto è limitata, decorsi vent’anni l’invenzione diventa pubblica e può essere utilizzata liberamente.
Diritti conferiti
Oltre al diritto esclusivo di utilizzare l’invenzione a scopi commerciali (produzione, vendita ed importazione), il brevetto conferisce al suo titolare il diritto di decidere se i prodotti frutto dell’invenzione possono essere importati in Svizzera. Tuttavia, la protezione conferita non può essere considerata come “monopolio”. Bisogna infatti ricordare che, da una parte, i terzi sono autorizzati ad utilizzare l’invenzione ai fini di ricerca e sviluppo (“privilegio della ricerca”), dall’altra, l’utilizzo dell’invenzione è subordinato al rispetto delle leggi in vigore, come ad esempio le leggi relative alla sicurezza dei prodotti o le norme sulla concorrenza.
Cessione
Il titolare di un brevetto può autorizzare un terzo ad utilizzare il suo brevetto. Il contratto di licenza non è sottoposto a formalità. Esiste la possibilità di fare iscrivere la licenza nel registro dei brevetti tenuto dall’Istituto Federale della Proprietà Intellettuale (IPI), senza che tale iscrizione sia condizione di validità della licenza stessa. L’iscrizione al registro è opponibile ai terzi. A determinate condizioni, per esempio in assenza di sfruttamento dell’invenzione nei 3 anni dal rilascio del brevetto o in caso di interesse pubblico prevalente, il titolare del brevetto può essere costretto a conferire a terzi una licenza per l’uso del brevetto.
Diritti del lavoratore
Le invenzioni che il lavoratore ha fatto, o alle quali ha partecipato nello svolgimento dell’attività lavorativa e nell’adempimento dei propri obblighi contrattuali, appartengono al datore di lavoro. Qualora il lavoratore abbia realizzato invenzioni durante lo svolgimento dell’attività lavorativa, ma al di fuori dell’adempimento dei propri obblighi contrattuali, queste appartengono al lavoratore. Tuttavia, il datore di lavoro può, per iscritto, riservarsi l’acquisto di tali invenzioni contro equo compenso.
Consulente dei brevetti
A tutela del titolo di “consulente dei brevetti (“patent attorney”) è tenuto un registro nel quale è ammesso solamente chi ha superato un esame attitudinale, dispone di un diploma universitario in scienze naturali o ingegneria, ed ha maturato la necessaria esperienza professionale. In questo modo viene assicurata la competenza e le conoscenze specialistiche dei consulenti.
Tribunale federale dei brevetti
Dal 1° gennaio 2012 é stato istituito il Tribunale Federale dei Brevetti. Si tratta di un tribunale speciale nazionale competente in prima istanza a giudicare, al posto dei tribunali cantonali, i contenziosi in materia di brevetti. Il Tribunale Federale dei Brevetti, composto da giudici specializzati, dispone delle competenze tecniche necessarie e, in veste di autorità inferiore del Tribunale Federale, garantisce alle invenzioni una protezione giuridica concreta. In questo modo è garantita una procedura uniforme nell’applicazione del diritto dei brevetti, che rende rapide ed efficaci le decisioni in materia.
Protezione legale
La protezione legale del titolare di un brevetto avviene tramite norme di diritto penale e civile previste dalla LBI. Nell’ambito di una disputa di natura civile la parte lesa può domandare la cessazione della violazione dei suoi diritti. È ugualmente possibile introdurre un’azione per risarcimento dei danni e un’azione intesa a far accertare l’esistenza o l’inesistenza del brevetto o della violazione di un brevetto. Nell’attesa del giudizio finale del tribunale, la parte lesa può ugualmente richiedere provvedimenti di natura provvisoria volti a proteggere i suoi diritti (“provvedimenti cautelari”). A livello penale, a seconda dell’infrazione commessa, sono previste sanzioni che variano dalla pena detentiva fino a cinque anni sino alla multa.
La competenza nei procedimenti riguardanti la violazione dei diritti relativi ai brevetti è riconosciuta al Tribunale Federale dei Brevetti. Quale tribunale di prima istanza, il Tribunale Federale dei Brevetti giudica le questioni relative alla validità e alla violazione di un brevetto. Le sue decisioni possono essere contestate al Tribunale Federale. Prima di intraprendere un’azione giudiziaria, è a volte consigliabile avvertire la potenziale controparte della violazione in atto (“ammonimento”). Infatti, data la complessità della materia, spesso non ci si accorge di ledere un diritto di proprietà intellettuale. In pratica, molte liti possono essere risolte per via di conciliazione. È prevista ad oggi anche una protezione di carattere amministrativo, basata sulla collaborazione con le autorità doganali al fine di controllare il transito di prodotti protetti da brevetto.
Oltre alla protezione dei tribunali, gli inventori fanno spesso ricorso al monitoraggio tecnologico proposto, per esempio, dall’Istituto Federale della Proprietà Intellettuale (IPI), cui può essere richiesto di effettuare una ricerca sullo stato della tecnica e a livello internazionale.