SEGNI DISTINTIVI/MARCHI
Definizione
La Legge Federale sulla Protezione dei Marchi (LPM) definisce il marchio come un segno atto a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di un’altra impresa. Il marchio si differenzia dalla ditta o ragione commerciale, ossia dal “nome” con cui un’impresa è iscritta nel registro del commercio, che ha una disciplina ed una tutela differenti. Un’impresa ha una sola ragione commerciale, ma può detenere più marchi. I marchi vanno ugualmente distinti dalle denominazioni d’origine protetta (DOP) e dalle indicazioni di origine tipiche (IGT). Le DOP e le IGT servono a informare il consumatore sull’origine di un prodotto e sono esclusivamente utilizzate per prodotti agricoli.
Presupposti per la registrazione
Il marchio ottiene protezione soltanto dal momento della registrazione. Il diritto di priorità spetta a chi effettua il deposito prima. Parole, lettere, cifre, rappresentazioni grafiche, forme tridimensionali, trascrizioni grafiche di melodie brevi (“jingles”) possono essere registrate come marchi. Non possono essere utilizzati (i) segni di dominio pubblico, vale a dire i segni banali (per esempio le singole cifre o lettere), (ii) le parole che descrivono il tipo, la provenienza, una caratteristica tipica, il prezzo o la qualità di un prodotto, cioè la sua stessa natura, in quanto devono rimanere a disposizione della collettività e non possono essere utilizzati come marchio, e (iii) i segni che violano il buon costume, l’ordine pubblico, o che sono ingannevoli o illegali. Occorre precisare che in Svizzera il carattere di pubblico dominio e il carattere ingannevole di un segno registrato si riferiscono alle tre lingue nazionali ed all’inglese. Infine, per essere registrato, un marchio deve distinguersi sufficientemente dai marchi e dalle ragioni commerciali già registrati. È possibile registrare in Svizzera anche un marchio collettivo, ovvero il marchio di un gruppo di aziende, o un marchio di garanzia volto a distinguere determinate proprietà di una serie di prodotti o servizi.
“Domain names”
I “domain names” (o nomi di dominio) sono i nomi con cui viene indicato e riconosciuto un dominio internet ed ai quali corrisponde un determinato sito. Un “domain name” può essere registrato come marchio se soddisfa le condizioni generali di riconoscimento. In particolare è necessario che il “domain name” venga associato dal pubblico con i prodotti o i servizi offerti. Un “domain name” da solo, benché offra il diritto mondiale all’utilizzo esclusivo dell’indirizzo internet, non protegge il titolare dall’uso da parte di terzi se non viene registrato come marchio in ogni Paese in cui è utilizzato (principio di territorialità). Per quanto riguarda la registrazione dei “domain names” in Svizzera, la fondazione SWITCH - riconosciuta da ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), che è responsabile del coordinamento internazionale del sistema di indirizzamento in internet - ha l’incarico di registrare e gestire i “domain names” con estensione «.ch».
Dal 2012 la ICANN permette di estendere i domini a concetti più vasti, quali il nome di un’azienda, di una città o di un prodotto (cosiddetti “new gTLD”). Ad esempio è ora possibile costituire e registrare “domain names” come “.hotel”, “.berna” “.novartis”.
Deposito
In Svizzera i marchi sono iscritti nel registro dei marchi, tenuto presso l’Istituto Federale della Proprietà Intellettuale (IPI) a Berna. Chiunque può depositare un marchio; le persone o ditte con domicilio o sede legale all’estero devono indicare un domicilio di notifica in Svizzera o nominare un rappresentante con domicilio in Svizzera. La domanda di deposito deve contenere l’esplicita richiesta di registrazione, l’indicazione del nome o della ragione commerciale del depositante, la riproduzione del marchio e la lista dei prodotti o dei servizi rivendicati (ad esempio le classi “pubblicità”, “intrattenimento” e “vestiario”). Per la registrazione del marchio bisogna pagare una tassa di deposito. Se il marchio comprende più di tre classi di servizi e prodotti, è dovuta online casino slots una tassa di classe. Al momento del deposito l’Istituto Federale della Proprietà Intellettuale non verifica se è già stato depositato o registrato un marchio simile o identico. È quindi consigliato ai richiedenti, prima di inoltrare la domanda di registrazione, di farne verificare il carattere distintivo da uno specialista. Qualora non sorgano problematiche il marchio viene registrato nel giro di una decina giorni, diversamente vanno calcolati 6 mesi di tempo per il completamento della procedura di registrazione.
Grazie agli accordi internazionali stipulati dalla Svizzera è possibile ottenere una protezione del marchio più ampia di quanto accadrebbe se tale protezione fosse limitata ai confini nazionali. Difatti il deposito di un marchio presso l’Ufficio dell’Armonizzazione nel Mercato Interno (UAMI) ad Alicante offre una protezione in tutti i paesi dell’Unione Europea. Il deposito presso l’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI) a Ginevra permette di usufruire di una protezione mondiale. È possibile presentare una richiesta di registrazione internazionale anche all’IPI in quanto la Svizzera è parte dell’Accordo e del Protocollo di Madrid e la protezione di un marchio registrato in Svizzera si estende anche ai Paesi aderenti all’Accordo di Madrid. In tal caso è legittimato a presentare la richiesta chi ha sede o domicilio in uno dei Paesi aderenti all’Accordo di Madrid o chi, in difetto della prima condizione, ha una succursale attiva e stabile in Svizzera, chi ha il domicilio in Svizzera o la cittadinanza elvetica. L’IPI, quale intermediario, inoltra la domanda di deposito internazionale all’OMPI, che procede alla trasmissione della registrazione internazionale alle parti contraenti. I singoli Paesi provvederanno all’esame del marchio secondo le proprie leggi nazionali: la protezione internazionale non è quindi automatica e può variare da uno Stato all’altro.
Durata
La registrazione è valida per 10 anni dalla data di deposito e può essere prorogata illimitatamente per successivi periodi di 10 anni, dietro il pagamento di una tassa. La richiesta di proroga deve essere inoltrata entro 12 mesi prima della scadenza della registrazione e comunque non oltre 6 mesi dopo tale scadenza. Il mancato rinnovo provoca la cancellazione del marchio dal registro. Inoltre, se il marchio non è utilizzato per un periodo di 5 anni consecutivi, chiunque può invocarne il mancato uso e registrarlo a suo favore”.
Diritti conferiti
Il marchio conferisce al titolare il diritto esclusivo di farne uso per contraddistinguere i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato. La tutela è quindi limitata alle classi di prodotti o servizi menzionati nella registrazione. Inoltre l’utilizzo del marchio non é opponibile nei confronti di terzi che utilizzavano lo stesso marchio già prima del deposito, purché il marchio sia utilizzato nella stessa misura del passato. I marchi celebri, vale a dire i marchi particolarmente conosciuti, come per esempio Coca-Cola, sono invece protetti per tutti i prodotti o servizi e non solo per quelli per cui sono stati registrati.
Cessione
Il titolare del marchio può liberamente trasferire, interamente o in parte, il diritto al marchio. Il trasferimento deve avvenire in forma scritta, ma è opponibile ai terzi solo dopo la registrazione. Il titolare del marchio può inoltre attribuire una licenza per l’utilizzo del marchio senza perderne la proprietà. La licenza può ugualmente essere iscritta nel registro dei marchi e, solo in seguito a ciò, diventa opponibile ai terzi.
Protezione legale
La protezione giuridica del titolare di un marchio avviene tramite norme di diritto penale e civile previste dalla LPM. Nell’ambito di un processo civile, la parte lesa può richiedere la cessazione della violazione dei suoi diritti. È possibile anche chiedere la cessione in proprio favore del diritto di marchio che è stato abusivamente registrato dall’altra parte. È ugualmente possibile introdurre un’azione per risarcimento dei danni e un’azione tesa a far accertare l’esistenza o l’inesistenza di un marchio. Inoltre, la parte lesa dispone della facoltà di richiedere al giudice di ingiungere al convenuto di indicare la provenienza degli oggetti muniti illecitamente di un marchio e di richiederne la confisca. Nell’attesa del giudizio finale del tribunale, la parte lesa può richiedere provvedimenti volti a proteggere provvisoriamente i suoi diritti (“provvedimenti cautelari”). In linea di principio è più facile opporsi ad usi del marchio consistenti nella semplice riproduzione di questo, piuttosto che ad usi consistenti nella “riproduzione” del marchio originale leggermente modificato.
Inoltre, il titolare di un marchio già registrato può opporsi ad una nuova registrazione entro 3 mesi dalla pubblicazione della registrazione da parte dell’Istituto Federale della Proprietà Intellettuale (IPI).
Prima di intraprendere un’azione giudiziaria, è a volte consigliabile avvertire la potenziale controparte della violazione in atto (“ammonimento”). In pratica, molte liti possono essere risolte per via di conciliazione.
A livello penale, in base alle diverse fattispecie sono previste pene detentive e/o pecuniarie e nei casi meno gravi multe sino a CHF 40’000.
Oltre alla protezione dei tribunali, le imprese fanno spesso ricorso al monitoraggio del marchio proposto, per esempio, dall’Istituto Federale della Proprietà Intellettuale (IPI). Difatti solo così il titolare di un marchio ha la possibilità concreta di tutelare il proprio marchio da eventuali abusi sul mercato ed intervenire per tempo secondo i procedimenti previsti dalla LPM.