DIRITTO D'AUTORE
Definizione
La Legge Federale sul Diritto d’Autore e sui Diritti di Protezione Affini (LDA) considera opere le creazioni dell’ingegno letterarie o artistiche che presentano un carattere originale.
È considerato autore la persona fisica che ha creato l’opera. Le persone giuridiche (società) possono unicamente farsi cedere i diritti d’autore. Se più persone insieme hanno creato l’opera (come sempre più spesso accade) a tutti spetta la titolarità in comune del diritto d’autore sull’opera stessa. Inoltre, tramite i cosiddetti “diritti affini” sono ugualmente protetti gli artisti interpreti, i produttori di supporti audio o audiovisivi e gli organismi di diffusione.
Presupposti per la protezione
Le opere sono protette indipendentemente dal loro valore economico o artistico o dalla loro finalità, devono potersi distinguere da altre già presenti per le loro caratteristiche e per i loro aspetti, ed esser frutto dell’ingegno umano. Sono considerate opere le creazioni intellettuali di natura artistica o letterale (incluse le opere musicali e le coreografie), i programmi per computer (software) e le opere dal contenuto scientifico o tecnico. Rientrano nell’ambito di protezione del diritto d’autore anche le raccolte o collezioni che presentano un carattere di originalità ed assoluta individualità riguardo alla tecnica di selezione e raccolta che è stata utilizzata, nonché le cosiddette opere di seconda mano (ad esempio le traduzioni o gli adattamenti), che presentano i requisiti dell’originalità e dell’individualità dell’opera. Le semplici idee, le “performance” artistiche, i concetti, che non sono incorporati in un supporto concreto, non trovano protezione. Inoltre, non sono protette dal diritto d’autore le leggi, le decisioni delle autorità e i documenti di brevetto, al fine di permetterne la libera diffusione.
Non è necessario avere la cittadinanza o la residenza in Svizzera per ottenere il riconoscimento del diritto d’autore. Neppure ha rilievo il luogo dove l’opera è stata resa pubblica la prima volta o il luogo di registrazione. Difatti, grazie agli accordi internazionali stipulati dalla Svizzera, l’autore gode della protezione garantita a livello nazionale in tutti i Paesi aderenti all’accordo dei diritti d’autore (Convenzione di Berna). Il principio è che gli stranieri devono essere trattati allo stesso modo dei cittadini svizzeri; ai sensi della Convenzione di Roma, entrata in vigore in Svizzera nel 1993, lo stesso vale in linea di principio anche per i diritti affini, ad eccezione dei pochi casi in cui gli Stati aderenti richiedano la garanzia della condizione di reciprocità nello Stato di provenienza.
Deposito
In Svizzera non sono necessarie particolari formalità per ottenere la protezione del diritto d’autore. Nessun deposito è dunque necessario, in quanto la protezione di un’opera sorge al momento stesso della sua creazione. Tuttavia, per potere beneficiare della protezione in alcuni Paesi esteri (per esempio negli USA) l’autore dovrà iscrivere sull’opera la sigla © (copyright) seguita dal nome dell’autore e dall’anno della prima pubblicazione.
Durata
La protezione inizia con la creazione dell’opera e si estingue 50 anni dopo la morte dell’autore, per i programmi informatici, ovvero 70 anni dopo la morte dell’autore per ogni altro genere di opera. La durata della protezione si calcola dal 31 dicembre dell’anno in cui si è verificata la morte dell’autore. Anche per i diritti affini la protezione si estingue dopo 50 anni dall’esecuzione dell’opera o dalla sua pubblicazione.
Diritti conferiti
La legge divide i diritti d’autore in diritti personali e in diritti patrimoniali. I diritti personali comprendono, in particolare, il diritto di essere riconosciuto come autore dell’opera e il diritto di rifiutare la distruzione dell’opera.
I diritti patrimoniali comprendono il diritto esclusivo di decidere quando e in quale modo l’opera sarà utilizzata, il diritto di riproduzione dell’opera (ossia il diritto di realizzare copie dell’opera in forma di stampati, supporti audio o audiovisivi o supporti di dati), il diritto di messa in circolazione dell’opera (ossia il diritto di decidere quando e come avverrà la prima messa in circolazione dell’opera), il diritto di esecuzione dell’opera (ossia il diritto di rappresentare l’opera) e il diritto di determinarne la diffusione radiofonica, televisiva o per via di un altro mezzo di comunicazione. È quindi riconosciuto agli autori, artisti interpreti, ai produttori e agli organismi di diffusione il diritto di rendere pubblica un’opera su un sistema di comunicazione, come internet (il cosiddetto “diritto on demand”). Il diritto on demand permette di difendersi dalla pirateria su internet e di impedire l’offerta illecita di prestazioni immateriali. La commercializzazione di un’opera in rete necessita però di un’apposita licenza.
I diritti d’autore non sono assoluti e sono pertanto limitati dalla legge stessa. È innanzitutto consentito l’uso dell’opera per fini privati. Il titolare del diritto d’autore non può, difatti, opporsi all’utilizzo di una propria opera in ambito privato. È considerato utilizzo in ambito privato (i) l’utilizzo dell’opera tra parenti o amici, (ii) l’utilizzo dell’opera da parte di un docente e dei suoi allievi a fini didattici, e (iii) la riproduzione dell’esemplare dell’opera per informazione interna o documentazione in istituti, imprese, amministrazioni pubbliche, o enti analoghi. Questo non vale tuttavia per i software.
Inoltre, se l’autore dell’opera ha venduto esemplari dell’opera o ha acconsentito alla loro diffusione, l’opera potrà nuovamente essere venduta o comunque messa in circolazione (il cosiddetto “principio dell’esaurimento dei diritti”). Se invece gli esemplari sono stati dati in locazione o messi altrimenti a disposizione, la loro diffusione è possibile unicamente dietro remunerazione: l’autore avrà difatti diritto ad un compenso da parte del locatore.
La protezione dei diritti affini è limitata unicamente ai casi previsti dalla legge (artisti interpreti, produttori di supporti audio o audiovisivi e organismi di diffusione).
Cessione
Contrariamente ai diritti personali, i diritti patrimoniali possono essere trasferiti. Per il loro trasferimento, l’uso della forma scritta è consigliabile ai fini di prova. Salvo patto contrario, il trasferimento di un diritto patrimoniale non implica il trasferimento di tutti gli altri diritti patrimoniali. È inoltre possibile la concessione di tali diritti tramite licenza.
Diritti del lavoratore
Il diritto d’autore é concesso, come detto, a colui che ha creato l’opera. Nel rapporto di lavoro, il dipendente che crea un’opera nell’ambito della propria attività lavorativa e nel rispetto dei propri obblighi contrattuali é quindi riconosciuto quale autore. Il diritto d’autore può essere trasferito al datore di lavoro solo con il suo consenso del dipendente o su base contrattuale. Fanno eccezione i software.
Protezione legale
La protezione giuridica del titolare di un diritto d’autore avviene tramite norme di diritto penale e civile previste dalla LDA. Nell’ambito di una disputa di natura civile la parte lesa può domandare la cessazione della violazione dei diritti d’autore. È ugualmente possibile introdurre un’azione per risarcimento dei danni e un’azione tesa a far accertare l’esistenza o l’inesistenza di un diritto d’autore. Nell’attesa del giudizio finale del tribunale, la parte lesa può ugualmente richiedere provvedimenti volti a proteggere provvisoriamente i suoi diritti (“provvedimenti cautelari”). A livello penale, la violazione del diritto d’autore è passibile di una pena detentiva e/o di una pena pecuniaria. Le violazioni meno gravi sono invece soggette a multa.
I Cantoni hanno designato una singola autorità incaricata di pronunciarsi come istanza unica sulle azioni civili. Questo consente di beneficiare di una procedura più rapida e di fare appello a giudici relativamente specializzati. Va rilevato che la protezione dei diritti d’autore è molto più facile quando l’opera plagiata è stata fedelmente riprodotta che non quando ha subito modifiche. Tuttavia, prima di intraprendere un’azione giudiziaria, è a volte consigliabile avvertire la potenziale controparte della violazione in atto (“ammonimento”). Infatti, dato che non esiste un registro delle opere, spesso non ci si accorge di avere leso un diritto d’autore. In pratica, molte liti possono essere risolte per via di conciliazione.