CONCORRENZA SLEALE
Definizione
La Legge Federale contro la Concorrenza Sleale (LCSl) definisce sleale e illecito qualsiasi comportamento o pratica d’affari ingannevole, o altrimenti lesivo/a delle norme della buona fede, che influisce sui rapporti tra concorrenti ovvero tra fornitori e clienti. A questa definizione generale degli atti di concorrenza sleale segue poi, nel corpo della legge (artt. 3-8), un’indicazione precisa delle pratiche d’affari considerate sleali.
La protezione contro le pratiche commerciali sleali si estende a tutti gli operatori di mercato e alle loro organizzazioni, ovvero agli imprenditori e alle società, ai clienti minacciati o lesi dalla concorrenza sleale nei loro interessi economici, alle associazioni professionali ed economiche ed alle organizzazioni dei consumatori.
Misure atte a generare confusione
Le norme sulla concorrenza sleale si aggiungono, al fine di tutelare gli imprenditori e le società, alla protezione offerta dalle norme riguardanti la proprietà intellettuale. In particolare, l’articolo 3, lett. d, della LCSl prevede che agisce in modo sleale chiunque si avvale di misure atte a generare confusione con le merci, le opere, le prestazioni o gli affari d’altri. Questa disposizione permette, in particolare, di proteggere il titolare di un marchio dall’uso di un marchio similare al proprio (“atto a generare confusione”) da parte di un terzo. L’importanza della LCSl risiede essenzialmente nel fatto che la Legge Federale sulla Protezione dei Marchi offre, di norma, protezione soltanto per le categorie di prodotti per le quali il marchio è stato registrato, mentre la normativa contro la concorrenza sleale permette di proteggere il titolare di un marchio dall’uso ingannevole, da parte di terzi, di un marchio similare utilizzato per contraddistinguere anche prodotti diversi dai propri.
Indicazioni fallaci
L’articolo 3, lett. b, della LCSl prevede che agisce in modo sleale chiunque dà indicazioni inesatte o fallaci su sé stesso, la propria ditta, le proprie merci, opere, prestazioni o i loro prezzi. La protezione fornita da questa disposizione corrisponde, sostanzialmente, alla protezione offerta dalle norme a tutela della proprietà intellettuale anche se, per alcuni aspetti, si tratta di una protezione più ampia. Ad esempio, la Legge Federale sui Brevetti d’Invenzione vieta qualsiasi indicazione ingannevole circa l’esistenza della protezione brevettuale. In base a questa legge, un’eventuale azione penale deve essere introdotta entro 3 mesi dalla conoscenza di tale uso. Lo stesso vale per l’azione penale prevista dalla LCSI volta a punire atti di concorrenza sleale quali le indicazioni fallaci. Diversamente, un’eventuale azione civile basata sulla LCSl può essere introdotta, applicando i termini di prescrizione previsti dal Codice delle Obbligazioni svizzero per l’azione di risarcimento da atti illeciti, entro 1 anno dalla conoscenza di un tale uso e, in ogni caso, entro il termine di 10 anni dal giorno dell’atto che ha causato il danno.
Altri casi
La LCSl riveste un’importanza centrale per quanto riguarda i rapporti tra concorrenti che va oltre la mera protezione dei diritti di proprietà intellettuale. Agisce in modo sleale, ad esempio, chiunque:
•incita il cliente a sciogliere un contratto per stipularne uno con lui;
•sfrutta, senza esserne autorizzato, il lavoro di un terzo;
•sfrutta, comunica o incita a comunicare segreti commerciali o di fabbrica o di affari;
•non rispetta le condizioni di lavoro imposte anche al concorrente;
•denigra altri, le sue merci, le sue opere, le sue prestazioni, i suoi prezzi o le sue relazioni d’affari con affermazioni inesatte, fallaci o inutilmente lesive;
•paragona in modo inesatto, fallace, inutilmente lesivo o plagiante la propria persona, le proprie merci, opere, prestazioni o i propri prezzi con quelli d’altri;
•pregiudica la libertà di decisione della clientela usando metodi di vendita particolarmente aggressivi;
•inganna la clientela dissimulando la qualità, la quantità, le possibilità d’utilizzazione, l’utilità o la pericolosità di merci, opere o prestazioni.
Corruzione attiva e passiva
Le modifiche ed integrazioni apportate alla LCSI nel corso degli anni hanno progressivamente ampliato l’ambito della tutela offerta da tale legge allo scopo di garantire il corretto e leale svolgimento delle pratiche commerciali. Rientrano, pertanto, tra gli atti di concorrenza sleale anche gli atti finalizzati a corrompere un lavoratore, un associato, un mandatario o un altro ausiliario di un terzo nel settore privato, offrendo, promettendo o procurando un indebito vantaggio a favore di tali soggetti o a favore di terzi, per indurli a commettere un atto o un’omissione nello svolgimento dei propri doveri d’ufficio (“corruzione attiva”). Analogamente, agisce in modo sleale il soggetto, tra quelli prima indicati, che si fa promettere o accetta, per sé o per terzi, un indebito vantaggio per commettere un atto o un’omissione nello svolgimento dei propri doveri d’ufficio (“corruzione passiva”). Non sono considerati indebiti i vantaggi accettati contrattualmente dal terzo e quelli di esigua entità usuali nelle relazioni sociali.
Indicazione dei prezzi
Sempre al fine di garantire lo svolgimento corretto e leale delle pratiche commerciali, la LCSI prevede l’obbligo di indicare i prezzi delle merci offerte ai consumatori e attribuisce al Consiglio Federale, con ordinanza, il compito di dettare le regole da applicare all’indicazione dei prezzi nelle vetrine, nei negozi e nella pubblicità. La LCSI prevede il divieto di indicare prezzi, annunciare riduzioni di prezzo o menzionare altri prezzi, oltre a quelli pagabili effettivamente, che siano suscettibili di indurre in errore. L'ordinanza sull'indicazione dei prezzi contiene disposizioni più dettagliate in materia.
Protezione legale
Chi è leso o minacciato da concorrenza sleale nella clientela, nel credito, nella reputazione professionale, negli affari o in genere negli interessi economici, può domandare al giudice di proibire una lesione imminente, di far cessare una lesione attuale e di accertare l’illiceità di una lesione che continua a produrre effetti dannosi. Tale azione può essere esercitata entro 1 anno dalla conoscenza della pratica sleale. La parte lesa può, in particolare, chiedere che la sentenza sia comunicata a terzi o pubblicata. La parte lesa può inoltre intraprendere azioni per il risarcimento del danno subito, per la riparazione del danno morale (ossia un compenso pecuniario per il danno psichico) e per la consegna dell’utile (ossia dei profitti realizzati dal convenuto). Nell’attesa del giudizio finale del tribunale, la parte lesa può ugualmente richiedere provvedimenti volti a proteggere provvisoriamente i suoi diritti (“provvedimenti cautelari”). La legittimazione ad agire in giudizio spetta anche alla Confederazione Svizzera nel caso in cui le pratiche sleali possano danneggiare la reputazione della Svizzera all'estero e le persone interessate risiedano all'estero.
Chiunque intenzionalmente si rende colpevole di concorrenza sleale può essere punito, a querela di parte, con la detenzione fino a tre anni o con una pena pecuniaria. La querela deve essere presentata entro tre mesi dalla conoscenza della pratica sleale.
Recenti modiche alla LCSI
Nel corso del 2012 sono entrate in vigore le modifiche alla LCSI approvate dal Consiglio Federale il 17 giugno 2011. In contemporanea sono entrate in vigore le modifiche all’ordinanza sull’indicazione dei prezzi (OIP). Tali modifiche sono volte a potenziare gli strumenti di lotta contro le truffe degli annuari, i sistemi piramidali, le condizioni commerciali generali abusive, le promesse di vincita fallaci e le telefonate pubblicitarie indesiderate. È stata inoltre rafforzata la trasparenza sui prezzi.
Le modifiche alla LCSI sono state dettate dall’esigenza di fronteggiare efficacemente le pratiche commerciali ingannevoli che si sono diffuse in Svizzera soprattutto negli ultimi anni e che danneggiano sia le imprese sia i consumatori. Modificando la LCSI il Parlamento ha posto le basi per una maggiore protezione contro tali pratiche commerciali sleali.
Le modifiche di legge permettono di contrastare in modo più efficace le truffe consistenti nel proporre iscrizioni in registri privi di utilità, consentono di difendersi dalle telefonate pubblicitarie indesiderate e di porre un limite alla riscossione di promesse di vincita legate a viaggi pubblicitari o ad altri concorsi o estrazioni a sorte. Inoltre, le nuove norme vietano le condizioni commerciali generali abusive – ovvero quelle condizioni commerciali che, violando il principio di buona fede, comportano, a danno dei consumatori, un notevole e ingiustificato squilibrio tra i diritti e gli obblighi contrattuali - e consentono di agire più efficacemente contro i sistemi piramidali sleali. Infine, sono previsti specifici obblighi informativi con riferimento al commercio elettronico: ad esempio, chi offre servizi o merci tramite internet è tenuto a dichiarare la propria identità, indicare un indirizzo di contatto e confermare immediatamente via email l'ordine effettuato dal cliente. Rispetto al passato la Confederazione Svizzera è maggiormente coinvolta nell'applicazione del diritto e può intervenire contro pratiche commerciali sleali che minacciano o ledono interessi collettivi tramite un'azione penale o civile.
Per quanto riguarda le modifiche all'OIP, sono state assoggettate a tale ordinanza ulteriori prestazioni: i veterinari, i fornitori di apparecchi acustici, i notai, le agenzie di onoranze funebri e le compagnie aeree sono tenuti a indicare le tariffe o il prezzo totale dei servizi offerti. Anche per i servizi di dispensazione di medicamenti e dispositivi medici deve essere segnalato il prezzo effettivo da pagare. Con l'assoggettamento di questi servizi all'OIP si colma quindi la mancanza di trasparenza esistente in tali settori.