La Rivista

delle infrastrutture per il trasporto, quali reti ferroviarie, porti e aeroporti. Tra i settori aggiunti più recentemente, possono invece citarsi ad esempio quello delle c.d. tecnologie critiche (IA, robotica, semiconduttori, cybersecurity), quello relativo alle infrastrutture digitali e cloud, nonché il settore dei dati sensibili e big data. La situazione in Svizzera Così tratteggiato l'assetto normativo italiano in materia, è opportuno volgere lo sguardo alla Confederazione. Gli eventi degli ultimi anni – e specialmente dell'ultimo quinquennio, tra pandemie e conflitti nel cuore dell'Europa – hanno fatto emergere anche in Svizzera il tema dell'opportunità di introdurre forme di controllo pubblico rispetto a talune operazioni societarie, in connessione al coinvolgimento di investitori tale disciplina fu oggetto di una procedura di infrazione da parte della Commissione europea, il legislatore italiano provvide nel 2012 all'approvazione di una nuova legge2 relativa invece all'attribuzione al governo di "poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni". Essenzialmente, la normativa prevede un obbligo di notifica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri italiana di determinate operazioni societarie, prima del loro perfezionamento. Tra esse vi sono, in primo luogo, le operazioni straordinarie quali fusioni, scissioni o cessioni di asset strategici. In secondo luogo, la cessione di partecipazioni nei confronti di soggetti stranieri; ciò sia all'interno che al di fuori dell'Unione europea, con diverse soglie di rilevanza. Ancora, ricade nel perimetro applicativo della disciplina la conclusione di contratti relativi a particolari tecnologie sensibili. Una volta ricevuta la notifica da parte dell'impresa oggetto dell'operazione, il Governo italiano, entro un termine di 30 giorni, deve assumere la propria decisione: autorizzando senza condizioni; autorizzando, ma condizionatamente al rispetto di prescrizioni ed obblighi (quali, ad esempio, il mantenimento di una sede produttiva sul territorio italiano); oppure, infine, vietando l'operazione. La progressiva espansione dell'ambito del "golden power" Le norme sopra menzionate limitavano il proprio ambito applicativo ai settori della difesa, della sicurezza nazionale, nonché dell'energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni. La legge, inoltre, demandava a successivi provvedimenti la più precisa definizione del perimetro applicativo della disciplina. Nel corso degli anni, così, il legislatore italiano è intervenuto più volte per definire a quali settori il "golden power" dovesse estendersi. In particolare, l'ambito applicativo è stato notevolmente ampliato nella primavera del 20203, sulla spinta anche degli eventi pandemici. In termini estremamente riassuntivi, oggi la disciplina in discorso è applicabile anzitutto al settore della produzione di materiali per la difesa (armamenti, sistemi di difesa, etc.) nonché a quello delle infrastrutture tecnologiche della gestione di informazioni riservate. Poi, a quello delle reti energetiche, quali infrastrutture elettriche e gasdotti. Ancora, a quello Gli eventi degli ultimi anni – e specialmente dell'ultimo quinquennio, tra pandemie e conflitti nel cuore dell'Europa – hanno fatto emergere anche in Svizzera il tema dell'opportunità di introdurre forme di controllo pubblico rispetto a talune operazioni societarie, in connessione al coinvolgimento di investitori stranieri. Sulla scia di questi eventi, anche a livello parlamentare si è sviluppato un serrato dibattito La Rivista · Ottobre - Dicembre 2025 24

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